• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 11 Novembre 2011
2) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. SIG. RICCARDO CALLERI, AGENTE DI CALCIATORI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 5 E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ART. 3, COMMI 2 E 4 E ART. 12, COMMI 1 E 5, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 3819/487PF09-10/AM/BLP DEL 16.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 11 Novembre 2011
2) RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. SIG. RICCARDO CALLERI, AGENTE DI CALCIATORI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 5 E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ART. 3, COMMI 2 E 4 E ART. 12, COMMI 1 E 5, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 3819/487PF09-10/AM/BLP DEL 16.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)
In data 29.4.2011, il signor Riccardo Calleri ha proposto istanza volta a chiedere la revisione della delibera della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011, delibera, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale aveva inflitto all’agente di calciatori un’ammenda di € 5.000,00 e la sospensione della licenza per 5 mesi. Con l’istanza di revisione, la parte attrice afferma che il 16.12.2010 (Atto di Deferimento n. 3819/487pf09-10/AM/blp) il Procuratore Federale aveva deferito il signor Calleri e il calciatore Mario Pacilli davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale. Secondo il Procuratore Federale, il calciatore Mario Pacilli, qualificato come “giovane di serie”, aveva violato l’art. 33, comma 2, N.O.I.F., rifiutando di sottoscrivere nella stagione 2006/2007 il primo contratto da “calciatore professionista” con la società di appartenenza (la Ternana Calcio S.p.A.). Il calciatore, che veniva tesserato nella medesima stagione dalla società elvetica F.C. Chiasso 2005 S.A., era stato peraltro assistito nel corso delle trattative (sia con la Ternana, sia con il Chiasso) dal signor Calleri. Il Procuratore Federale deferiva dunque entrambi i soggetti alla Commissione Disciplinare Nazionale: il calciatore Mario Pacilli, “per aver contravvenuto ai principio di lealtà, correttezza e probità, sottraendosi al particolare vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore “giovane di serie della Ternana” (in violazione degli art. 1, comma 1, C.G.S. e 33, comma 2, N.O.I.F.); il signor Calleri, “per aver contravvenuto ai principio di lealtà, correttezza e probità … inducendo detto calciatore a non adempiere a tutti i suoi doveri contrattuali nei confronti della società Ternana Calcio S.p.A” (in violazione dell’ art. 1, comma, 1, C.G.S., e degli art. 3, commi 2 e 4, e 12, comma 1 e 5, Regolamento Agenti in vigore dal 1 febbraio 2007 all’8 aprile 2010). La Commissione Disciplinare Nazionale reputava fondato il deferimento del Procuratore Federale e, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011, infliggeva a Mario Pacilli un’ammenda di € 1.500,00 e la squalifica per 2 mesi; al signor Calleri le sanzioni sopra riportate. La decisione veniva impugnata davanti alla Corte di Giustizia Federale soltanto da Mario Pacilli. Il reclamo in appello era quindi accolto dalla Corte di Giustizia Federale che, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 218/CGF del 30.3.2011, annullava le sanzioni irrogate al calciatore. Tenuto conto dello svolgimento dei fatti, parte attrice chiede nel presente giudizio la revisione della delibera resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale e non impugnata dal signor Calleri. Tale delibera sarebbe infatti inconciliabile con la successiva decisione della Corte di Giustizia Federale che ha escluso la commissione di un illecito disciplinare da parte di Mario Pacilli. L’udienza per la discussione della controversia è stata svolta il 27.5.2011. Parte attrice ha ribadito le tesi difensive a sostegno della domanda, mentre la Procura Federale ne ha chiesto il rigetto poiché inammissibile. La Corte di Giustizia Federale si è quindi riunita per la decisione. La domanda di parte attrice svolge unica tesi difensiva: dovere, la Corte di Giustizia Federale, disporre la revisione della decisione impugnata ai sensi dell’art 39, comma 2, C.G.S.. La Commissione Disciplinare Nazionale avrebbe infatti posto a fondamento della sanzione inflitta a signor Calleri fatti non conciliabili con una successiva decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale. L’istanza di revisione merita accoglimento. Occorre premettere che la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, ovvero proponibile contro una decisione già passata in cosa giudicata (dunque, inappellabile o irrevocabile). I casi di revisione sono tassativamente determinati dal C.G.S.. Più precisamente, l’art. 39, comma 2, dispone: “La Corte di Giustizia Federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti”. La norma disciplina triplice ipotesi di revisione, ivi compreso il caso in cui una decisione di condanna riposi su fatti inconciliabili con quelli volti a giustificare una diversa decisione irrevocabile. Posto che le due ulteriori ipotesi di revocazione (legate rispettivamente alla sopravvenienza/scoperta di nuove prove e alla falsità in atti) non assumono rilevanza nel caso di specie, sembra necessario fermare l’attenzione sulla revocazione per inconciliabilità tra due decisioni. La revocazione per inconciliabilità tra due decisione trova giustificazione in un principio elementare: evitare che due decisioni, muovendo dalla stessa realtà fattuale, giungano ad esiti contrastanti. Il C.G.S. ha allora reputato opportuno disciplinare un mezzo di impugnazione che, nonostante il passaggio in giudicato delle decisioni, consenta di risolvere un’eventuale inconciliabilità. La Corte di Cassazione Penale, chiamata a pronunciarsi su una norma di analogo contenuto (art. 396, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ha chiarito come “il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili … non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze” (Cass. pen., sez. V, 22 settembre 2005, n. 40819). Seguendo la linea interpretativa della giurisprudenza penale, sembra corretto affermare che la revocazione presuppone un’”inconciliabilità” tra due decisioni, intesa come radicale incompatibilità dei fatti sui quali le medesime decisioni riposano. In altre e più semplici parole, una decisione riposa su determinati fatti non compatibili con quelli posti a fondamento di un’altra decisione. Tutto ciò premesso, l’art. 39, comma 2 C.G.S. è applicabile nel caso in esame. La Commissione Nazionale Disciplinare ha inflitto una sanzione a carico del signor Calleri poiché aveva indotto Mario Pacilli a non firmare il primo contratto da professionista con la Ternana Calcio S.p.A. e così violare l’art. 33, comma 2, N.O.I.F.. La decisione della Commissione è del tutto chiara quando spiega che l’agente ha “certamente rafforzato la volontà del Pacilli di non accettare la proposta delle Ternana ed ha condotta in prima persona tutte le trattative con il Chiasso, inducendo o, comunque, assistendo il giovane calciatore Pacilli nella violazione palese della normativa federale”. Tale decisione, non impugnata dal sig. Calleri, è tuttavia incompatibile con la successiva decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale per decidere il reclamo proposto dal calciatore Pacilli. La Corte di Giustizia Federale ha infatti accolto il reclamo del calciatore, precisando che il rifiuto di stipulare il contratto con la Ternana non implicava una violazione dell’art. 33 N.O.I.F., né costituiva un illecito disciplinare. La decisione della Commissione Disciplinare Nazionale è di conseguenza divenuta incompatibile con il successivo provvedimento della Corte di Giustizia Federale. La prima ha affermato la responsabilità del signor Calleri per aver consigliato Mario Pacilli nella commissione di un illecito disciplinare; la seconda ha escluso la commissione di un illecito disciplinare da parte del calciatore. Posto che la sanzione inflitta all’agente presenta un legame intrinseco con il presunto illecito imputato al calciatore, è allora logico desumere che i due provvedimenti sono tra di loro inconciliabili. In altri termini, la decisione della Corte di Giustizia Federale ha accertato come Mario Pacilli avesse il diritto di rifiutare la proposta della Ternana Calcio S.p.A. ed essere tesserato dalla società elvetica F.C. Chiasso 2005 S.A.. La decisione è allora incompatibile con l’altro provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale che, muovendo dalla violazione dell’art. 33 N.O.I.F., aveva dichiarato la responsabilità dell’agente proprio per aver assistito il calciatore nella gestione delle trattative con le due società. La decisione della Corte di Giustizia Federale ha accertato in modo oramai incontrovertibile il carattere legittimo della condotta tenuta dal calciatore Mario Pacilli. Ne deriva che il provvedimento impugnato nel presente giudizio, volto a condannare il signor Calleri tenuto conto della sua attività di assistenza al calciatore, deve essere oggetto di revisione ai sensi dell’art. 39, comma 2, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Calleri Riccardo, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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