F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 11 Novembre 2011 4) RICORSO SIG. CATTOLI ANDREA, AGENTE DI CALCIATORI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 4 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 4 E AL PUNTO 7 DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE ALLEGATO ALLA LETT. A DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 4992/653PF08-09/AM/MA DEL 26.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 2.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 27 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 11 Novembre 2011 4) RICORSO SIG. CATTOLI ANDREA, AGENTE DI CALCIATORI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 4 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 4 E AL PUNTO 7 DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE ALLEGATO ALLA LETT. A DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 4992/653PF08-09/AM/MA DEL 26.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 2.5.2011) Con provvedimento del 26.1.2011 la Procura Federale deferiva il signor Andrea Cattoli, agente di calciatori,alla Commissione Disciplinare Nazionale per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S., in relazione ai punti 4) e 7) del Codice di condotta professionale allegato alla lettera A) del Regolamento Agenti di Calciatori, vigente all’epoca dei fatti, per avere presenziato con il calciatore Cissè Karamoko agli incontri con i dirigenti dell’Atalanta e dell’Albinoleffe avvenuti nel dicembre 2008/gennaio2009, partecipando attivamente alle trattative, pur non avendo un rituale mandato e peraltro quando il calciatore risultava ancora essere rappresentato dall’agente Stefano Zambetti e nella vigenza del periodo di preavviso previsto dall’art. 11 del Regolamento degli agenti di calciatori. All’esito del procedimento la Commissione Disciplinare Nazionale, sentite le parti, con il Com. Uff. di cui in epigrafe, ha ritenuto il Cattoli responsabile degli addebiti contestatigli con l’atto di deferimento e gli ha inflitto la sanzione della inibizione di mesi 4 e della ammenda di €15.000,00. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Cattoli con tre motivi di censura. Con il primo motivo il ricorrente deduce che l’accertamento da parte del Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport della nullità del contratto di mandato del 18.11.2008 (rectius 8.11.2008) tra Karamoko Cissè e Stefano Zambretti comporta inevitabilmente, per il venir meno del presupposto di fatto, l’insussistenza della violazione regolamentare contestata con l’atto di deferimento e cioè di avere partecipato attivamente alle trattative con la dirigenza dell’Atalanta e dell’Albinoleffe quando il calciatore risultava essere ancora rappresentato dall’agente Zambetti. La censura non coglie nel segno per un duplice ordine di motivi. Anzitutto, la nullità del mandato dell’8.11.2008 conferito dal Cissè allo Zambetti attiene al rapporto professionale tra il calciatore e l’agente, ma non vale ad escludere la violazione regolamentare da parte dell’incolpato, in presenza di una obiettiva situazione di incompatibilità a termini del Regolamento agenti di calciatori, al momento della commissione del fatto. In secondo luogo la violazione regolamentare sussiste per il solo fatto che il Cattoli ha partecipato attivamente alle trattative, come ha accertato in punto di fatto la Commissione Disciplinare Nazionale e secondo quanto risulta dalle stesse dichiarazioni rilasciate a suo tempo dall’agente agli organi di stampa, senza essere legittimato in mancanza di un rituale mandato. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio del contraddittorio per avere la decisione gravata addebitatogli di avere agito in assenza di mandato, ancorchè la predetta condotta non fosse mai stata oggetto di contestazione in precedenza. La censura, così come formulata, cede di fronte alla semplice lettura dell’atto di deferimento della Procura Federale, che ha fatto oggetto di specifica contestazione al Cattoli di avere partecipato attivamente alle trattative pur non avendo un rituale mandato e nella vigenza del periodo di preavviso. L’atto di deferimento infatti (cfr. pag. 3) espressamente richiama nel dispositivo, ai fini della contestazione, l’intera parte motiva del provvedimento. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la sperequazione sanzionatoria rispetto alla condanna inflitta al collega Zambetti, per la vicenda storicamente connessa, autore di una condotta ben più grave. La doglianza non ha pregio, anzitutto perché l’adeguatezza della sanzione non può essere valutata attraverso l’esame comparativo di condotte sostanzialmente diverse e in ogni caso perché la condanna inflitta dalla Commissione Disciplinare è stata giustamente modulata in base alla duplice lesione della sfera giuridica del bene protetto dalla norma regolamentare violata, avente ad oggetto sia la tutela del calciatore, che la salvaguardia dei diritti stessi degli agenti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Cattoli Andrea. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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