F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 11 Novembre 2011 1) RICORSO EX ART. 33, COMMA 3 C.G.S., DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO S.P.A. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI 2011-2012 ALLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E PRESUNTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 4 E 6 E ART. 4, COMMI 2 E 5 C.G.S. NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUI TESSERATI DONI E MANFREDINI; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ ART. 7, COMMI 4 E 6, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI SUOI TESSERATI SOMMESE E MICOLUCCI; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA SOCIETÀ PIACENZA S.C. S.P.A., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO GERVASONI, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 11 Novembre 2011 1) RICORSO EX ART. 33, COMMA 3 C.G.S., DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO S.P.A. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI 2011-2012 ALLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E PRESUNTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 4 E 6 E ART. 4, COMMI 2 E 5 C.G.S. NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUI TESSERATI DONI E MANFREDINI; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ ART. 7, COMMI 4 E 6, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI SUOI TESSERATI SOMMESE E MICOLUCCI; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA SOCIETÀ PIACENZA S.C. S.P.A., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO GERVASONI, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) Con atto del 13.8.2011 la società U.S. Triestina Calcio S.p.A., quale terza portatrice di interesse indiretto ex artt. 33, comma 2 C.G.S. e legittimata all’impugnazione ex art 42 C.G.S. gravava la decisione di cui in epigrafe con specifico riferimento ai capi inerenti le posizioni di Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Ascoli Calcio S.p.A. e Piacenza F.C. S.p.A. ritenendo le sanzioni inflitte incongrue. La Commissione Disciplinare Nazionale, infatti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13/CDN del 9 agosto 2011, infliggeva, per quanto in questa sede di interesse, alla Società Atalanta Bergamasca S.p.A. la penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica da scontare nel campionato 2011 – 2012; alla società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. la penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica da scontare nel campionato 2011 – 2012 ed un’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila) ed alla società Piacenza F.C. S.p.A una penalizzazione di 4 (quattro) punti da scontare nel campionato 2011 - 2012 ed un’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila). La reclamante deduce a sostegno la seguente motivazione sottoarticolata: 1) Violazione dei criteri di commisurazione delle sanzioni. Sostiene la compagine friulana che la Commissione di I grado avrebbe errato nell’applicazione delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 7, comma IV e 18 C.G.S. nell’irrogazione delle sanzioni atteso che: i) le sanzioni dovevano essere commisurate alla gravità dei fatti commessi dai tesserati, gravità che non trova congrua sanzione nelle pene irrogate alle società; ii) non poteva attenuarsi tale responsabilità in funzione della mancanza di diretto coinvolgimento materiale delle società negli illeciti, criterio che verrebbe a svuotare lo stesso concetto di responsabilità oggettiva; iii) non risultano elementi per escludere un coinvolgimento materiale, perlomeno colposo, delle società negli illeciti ed anzi elementi in atti che depongono in senso assolutamente opposto. L’Ascoli Calcio, per parte sua, unica delle società chiamate in causa, a presentare controdeduzioni, ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione proposta dalla Triestina Calcio S.p.A. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto. La Corte osserva - in disparte il profilo per cui il gravame potrebbe dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la conferma, o comunque il non aggravamento, con separate decisioni, delle sanzioni inflitte alle società chiamate in causa dall’appellante – che il Giudice di prime cure, ha fatto buon governo del plesso normativo di riferimento nell’irrogazione delle sanzioni, analiticamente valutando le singole responsabilità dei tesserati coinvolti e l’apporto causale spiegato e/o l’eventuale beneficio ricevuto dalle citate società negli illeciti contestati. Tale assunto è corroborato come sopra anticipato, dalla conferma delle sanzioni inflitte con singole e coeve decisioni di questa stessa Corte, dalle quali si ritiene non doversi discostare. Alla reiezione dell’appello segue la conferma della decisione impugnata e l’incameramento della tassa reclamo. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Triestina Calcio S.p.A. di Trieste e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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