COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 73. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. FRANCESCO CIOFFI (ALL’EPOCA, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ U.S. PADULA ASD): ART. 1, COMMA 1, NONCHÉ ART. 15, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. PADULA ASD: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 73. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. FRANCESCO CIOFFI (ALL’EPOCA, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ U.S. PADULA ASD): ART. 1, COMMA 1, NONCHÉ ART. 15, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. PADULA ASD: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 10 ottobre 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 19 aprile 2011, protocollo 7736/012, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 24 ottobre 2011 era presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, questa Commissione fa presente al Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che è pervenuta, in data odierna, richiesta di rinvio, da parte del deferito sig. Francesco Cioffi, per motivi familiari, nonché deduzioni nel merito della violazione contestata. Questa C.D.T., ritenendo non provato l’impedimento, nonché tenuto conto della tardiva comunicazione da parte del deferito, sig. Francesco Cioffi, dispone procedersi, dando la parola al rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, il quale, dopo breve discussione, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del sig. Francesco Cioffi, che risulta già inibito fino al 27.11.2013, la sanzione dell’inibizione per anni uno, a decorrere dal termine della precedente inibizione; a carico della società Padula, l’ammenda di euro 1.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, osserva: il deferimento è fondato e, per l’effetto, vanno sanzionati i deferiti, in quanto appaiono da condividere, nei loro aspetti principali, le argomentazioni della Procura Federale. In particolare, ritiene questo Collegio che tutta l'attività d'indagine sia stata condotta, “ab origine”, con assoluto riscontro probatorio, che conduce, oltre ogni ragionevole dubbio, all’incolpazione ed alle conseguenziali sanzioni a carico dei deferiti. Infatti, la vicenda ruota attorno alla figura del Cioffi, il quale, come è emerso dagli atti, per la stagione sportiva 2008/2009, era dirigente responsabile, nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico, della società Padula. In occasione della gara del Campionato Giovanissimi Provinciale, Padula – Tanagro del 23.11.2008, tra il Cioffi ed il sig. Savoia Mario, Osservatore Arbitrale, era insorto un alterco. Ma, nel mentre l’O.A., sig. Savoia Mario, aveva richiesto, al competente Organo della F.I.G.C., la prescritta autorizzazione (peraltro, negatagli), per proporre querela nei confronti del sig. Cioffi Francesco, quest’ultimo non s’era curato di richiedere deroga al divieto di adire la Giustizia Ordinaria nei confronti di altro tesserato, in tal senso violando il canone, di cui all’art. 30, comma 2.4 dello Statuto Federale. Pertanto, questo Collegio ritiene di confermare la sanzione, così come richiesta dalla Procura Federale, a carico del sig. Andrea Cioffi. Naturale corollario della sanzione del deferito è la pena accessoria per la società per l’ipotesi di colpa diretta. Ritiene, questo Collegio, di dover dimensionare la sanzione accessoria dell’ammenda, a carico della società Padula, ad euro 300,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del Sig. Francesco Cioffi, all’epoca dei fatti, dirigente della società Padula, la sanzione dell’inibizione per anni uno, con decorrenza dal 27.11.2013; a carico delle società U,S. Padula, l'ammenda di euro 250,00.
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