COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 16. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS SARNO F.C. 2005 – GARA VIRTUS SARNO F.C. 2005 / COMP. VALDIANESE DEL 19.10.2010 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
16. DELIBERA C.D.T. - RECLAMO VIRTUS SARNO F.C. 2005 – GARA VIRTUS SARNO F.C. 2005 /
COMP. VALDIANESE DEL 19.10.2010 – PROMOZIONE
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Virtus Sarno F.C. 2005, avverso la
sanzione della squalifica a carico del calciatore Piegari Vincenzo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di
impugnazione. Invero, la reclamante si duole della eccessiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo
Territoriale in relazione ai fatti accaduti nella gara de qua. Questa Commissione ritiene che il ricorso sia
meritevole di parziale accoglimento, in quanto la sanzione di quattro giornate di squalifica si appalesa
sproporzionata, per eccesso, rispetto all’effettiva gravità dei fatti, dei quali è stato incolpato il nominato
calciatore nel rapporto ufficiale del direttore di gara. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Virtus Sarno F.C. 2005, riduce da
quattro a tre le giornate di squalifica a carico del calciatore Piegari Vincenzo; nulla dispone, in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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