COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 16. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS SARNO F.C. 2005 – GARA VIRTUS SARNO F.C. 2005 / COMP. VALDIANESE DEL 19.10.2010 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 16. DELIBERA C.D.T. - RECLAMO VIRTUS SARNO F.C. 2005 – GARA VIRTUS SARNO F.C. 2005 / COMP. VALDIANESE DEL 19.10.2010 – PROMOZIONE La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Virtus Sarno F.C. 2005, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Piegari Vincenzo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante si duole della eccessiva sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione ai fatti accaduti nella gara de qua. Questa Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento, in quanto la sanzione di quattro giornate di squalifica si appalesa sproporzionata, per eccesso, rispetto all’effettiva gravità dei fatti, dei quali è stato incolpato il nominato calciatore nel rapporto ufficiale del direttore di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Virtus Sarno F.C. 2005, riduce da quattro a tre le giornate di squalifica a carico del calciatore Piegari Vincenzo; nulla dispone, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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