COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 17. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA ROCCHESE – GARA POL. ROCCHESE / BRACIGLIANO DEL 22.10.2011 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
17. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA ROCCHESE – GARA POL. ROCCHESE /
BRACIGLIANO DEL 22.10.2011 – 1^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Pol. Rocchese, rileva la parziale
fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile,
per la parte che riguarda la richiesta di ripetizione della gara, in quanto non è stata allegata, dalla
reclamante, la ricevuta della raccomandata postale, attestante l’invio del reclamo medesimo alla società
controparte: invio, che configura il presupposto giuridico-sportivo imprescindibile, allorquando si verte in
tema di richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo. Quanto alle altre doglianze, di cui al reclamo,
deve precisarsi, in via preliminare, che il referto del direttore di gara indica in maniera analitica e dettagliata
gli episodi che hanno determinato l’irrogazione delle sanzioni da parte del Primo Giudice, impugnate davanti
a questa C.D.T. con il reclamo in esame. Questa Commissione giudica che gli scontri tra i tifosi delle due
società, che hanno indotto il direttore di gara ad escludere che vi fossero le condizioni per il regolare
svolgimento della gara stessa, siano stati di obiettiva gravità, a tal punto da non risultare compatibili con la
regolare prosecuzione dell’evento agonistico. L’arbitro, inoltre, ha sottolineato, nel suo rapporto di gara, che
i cennati scontri avevano avuto inizio già prima che la gara cominciasse, sono proseguiti nel corso della
stessa e sono continuati anche dopo la sospensione, decretata dal direttore di gara. Si sono, in sostanza,
verificate situazioni di grave pericolo per l’incolumità dei presenti. In definitiva, le decisioni del Giudice
Sportivo Territoriale appaiono congrue ed eque, in relazione alla gravità degli scontri tra le opposte tifoserie.
Di conseguenza, non può accedersi neppure alla richiesta di riduzione dell’obbligo di disputare due gare
ufficiali a porte chiuse, atteso che anche quest’ulteriore, impugnata pena si presenta adeguata e
proporzionata, in rapporto alla già sottolineata gravità della vicenda. Questa C.D.T., viceversa, giudica che
possa essere accolta la richiesta di riduzione della pena accessoria della sanzione pecuniaria, nel quadro di
un’equilibrata valutazione globale degli eventi verificatisi, per cui la ridetermina in euro 450,00. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Pol. Rocchese, nella parte riguardante
la richiesta di ripetizione della gara; di ridurre ad euro 450,00 la sanzione pecuniaria; di confermare
nel resto; nulla dispone, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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