COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 18. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO MARIGLIANESE – GARA SAN NICOLA CALCIO 2009 / COMPRENSORIO MARIGLIANESE DEL 23.10.2011 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 10 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 18. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO MARIGLIANESE – GARA SAN NICOLA CALCIO 2009 / COMPRENSORIO MARIGLIANESE DEL 23.10.2011 – 1^ CAT. La C.D.T, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; letto il reclamo proposto dalla società Comp. Mariglianese, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Vallefuoco Biagio, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, a seguito della escussione del Presidente, in sede di audizione presso questa Commissione, appare, al Collegio, verosimile la ricostruzione dei fatti, che, se non può avere la valenza di determinare un’improponibile revoca “tout court” della decisione del Primo Giudice, è tuttavia idonea a determinare un’equa e congrua riduzione della squalifica, atteso che la sanzione, come determinata dal Giudice di prima istanza, pur considerato che il comportamento del calciatore innanzi nominato debba essere severamente stigmatizzato, si appalesa commisurata per eccesso. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Comp. Mariglianese, riducendo a sei giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Vallefuoco Biagio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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