LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 76 del 02/11/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Marta CARISSIMI/A.C.F.TORINO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 76 del 02/11/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Marta CARISSIMI/A.C.F.TORINO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/07/2011 la Sig.na Marta CARISSIMI, si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società TORINO C.F., un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.10.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Precisando di aver percepito rate per €.2.625,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.7.875,00.
La Società non presentava alcun documento a propria difesa.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società TORINO
C.F.,al pagamento in favore della sig.na Marta CARISSIMI, della somma di €.7.875,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla
stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.