CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 28/06/2005 TRA Sig. GIOVANNI AURIEMMA contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (FIP) (è tutta inserita, ma ci sono degli errori controllare)

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 28/06/2005 TRA Sig. GIOVANNI AURIEMMA contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (FIP) (è tutta inserita, ma ci sono degli errori controllare) L’Arbitro Unico Avv. Enrico Ingrillì, nominato ai sensi dell’art. 12 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., in data 20 giugno 2005, in Roma, ha deliberato il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1945 del 21.12.2004) promosso da: Sig. GIOVANNI AURIEMMA, rappresentato e difeso dall’Avv. Gregorio Troilo di Roma, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla Via C. Poma n. 2; - attore - contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (FIP), in persona del suo Presidente pro – tempore, con sede in Roma, Via Vitorchiano n. 113, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Guido Valori e dall’Avv. Paola Vaccaro, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Delle Milizie n. 106; - convenuta - **** FATTO In data 22.12.2004, perveniva presso la Federazione Italiana Pallacanestro (d’ora in poi, per brevità, “FIP”) istanza di arbitrato, già inoltrata alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. (d’ora in poi, per brevità, anche “Camera”), da parte del Sig. Giovanni Auriemma, tesserato CIA (cfr. “Comitato Italiano Arbitri”), e arbitro presso la FIP. Nell’istanza, il tesserato chiedeva esperirsi il “tentativo di conciliazione”, per la riforma del provvedimento della Corte Federale FIP del 19.10.2004, e per l’effetto, dichiarare il diritto del Sig. Giovanni Auriemma ad essere promosso arbitro di Legadue; riconoscere in via equitativa, il risarcimento dei danni patiti dall’istante a causa della mancata promozione in Legadue. Con precedente istanza, diretta alla Camera e pervenuta alla FIP, in data 04.11.2004, il Signor Giovanni Auriemma chiedeva esperirsi tentativo di conciliazione – ai sensi dell’art. 7 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. (d’ora in poi, per brevità, “Regolamento”) - in merito alla illegittimità e/o illiceità delle delibere del Consiglio Direttivo del Comitato Italiano Arbitri (d’ora in poi, per brevità, “CIA”), in data 09.01.2004, e della Commissione Disciplinare della CIA, in data 02.08.2004, nella parte in cui avrebbero escluso la promozione del Sig. Giovanni Auriemma ad arbitro di Legadue, il diritto del medesimo tesserato ad essere promosso quale arbitro di Legadue, nonchè la valutazione equitativa del danno patito. Il ricorrente sosteneva l’illegittimità della delibera del Consiglio Direttivo del CIA, in data 9 gennaio 2004, in particolare nell’utilizzo del potere di prevedere deroghe ai limiti di età, come disciplinato dall’art. 36 del Regolamento Comitato Italiano Arbitri (d’ora in poi, per brevità, anche Regolamento CIA). Il Consiglio Direttivo, infatti, con la delibera sopra citata, aveva stabilito che l’Organo arbitrale, per i campionati 2004 – 2005, doveva essere così composto: - SERIE AI n. 36 arbitri; - LEGADUE n. 24 arbitri; - B / ECCELLENZA n. 56 arbitri. Il Consiglio Direttivo CIA deliberava, altresì, che per ampliare il numero degli arbitri di Legadue, nonchè, per promuovere effettivamente i migliori arbitri, si deroghi ai limiti di età, purchè gli arbitri fuori età per la promozione, si fossero classificati entro i primi 4 posti della graduatoria meritoria. Il ricorrente, dunque, pur fruendo della deroga, in quanto aveva superato i limiti di età, si classificava al 10° (decimo) posto della classifica, totalizzando un punteggio complessivo di punti 67,04, con l’effetto che rimaneva escluso dalle promozioni ad arbitro di Legadue. Il Sig. Giovanni Auriemma, pertanto, impugnava il provvedimento di mancata promozione, asserendo che la delibera del Consiglio Direttivo CIA, in data 9 gennaio 2004, fosse <> e <> nel numero di arbitri interessati. Sulla richiesta si pronunciava definitivamente, in data 19 ottobre 2004, la Corte Federale della FIP, rigettando il ricorso. L’incontro di conciliazione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, tenutosi in data 30.11.2004, dava esito negativo. **** Le decisioni della Commissione Disciplinare e della Corte Federale Prima di adire la Camera di Conciliazione, il ricorrente impugnava il provvedimento di mancata promozione ad arbitrare in Legadue, emesso in data 14 giugno 2004, avanti la Commissione Disciplinare del CIA, la quale, in data 2 agosto 2004, rigettava il ricorso, con la seguente motivazione: “delibera di respingere il ricorso presentato dall’arbitro Giovanni Auriemma per aver accertato che il CIA si è attenuto, nella fattispecie, al rispetto puntuale in ordine a quanto stabilito nell’ambito della deroga assunta dal proprio consiglio direttivo nella seduta del 9.1.2004, non risultando infatti l’arbitro ricorrente fra le prime quattro posizioni della graduatoria finale”. Tra l’altro, la Commissione Disciplinare rilevava che lo stesso arbitro ricorrente sarebbe stato promuovibile, secondo il regime di deroga, stabilito dal Consiglio Direttivo CIA del 9 gennaio 2004, solo nel caso in cui, nonostante il superamento dei limiti di età, il suo nominativo avesse trovato collocazione fra le prime quattro posizioni della graduatoria di merito di fine anno sportivo. Il Sig. Giovanni Auriemma impugnava il citato provvedimento, avanti la Corte Federale della FIP, la quale, in data 19.10.2004, rigettava il gravame del ricorrente, riconfermando in toto la decisione della Commissione Disciplinare. La Corte Federale prendeva puntuale posizione sulle doglianze del ricorrente, che riguardavano: da un lato, la modifica dei criteri di valutazione per la promozione degli arbitri, durante l’anno sportivo; dall’altro, la previsione di un discrezionale <>. Sulla prima doglianza, la Corte Federale osservava che il Consiglio Direttivo del CIA “non ha modificato i criteri di valutazione, ma si è limitato ad individuare il fabbisogno numerico di arbitri necessario al corretto andamento del campionato 2004 – 2005”. Sulla seconda doglianza, la Corte Federale osservava che “la previsione di un meccanismo parziale di ripescaggio degli arbitri over 40 è rimessa all’ordinamento sportivo, così come l’individuazione del fabbisogno numerico di arbitri (…)”. **** L’istanza di arbitrato Con atto, in data 21 dicembre 2004, il Sig. Giovanni Auriemma proponeva istanza di arbitrato, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento C.O.N.I., ed in particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: **** Per tutti i motivi su esposti, il Signor Giovanni Auriemma chiede esperirsi tentativo di conciliazione con la convenuta Federazione Italiana Pallacanestro sulle seguenti questioni oggetto di controversia: - riformare l’impugnata delibera della Corte Federale del 19.10.2004 e per l’effetto dichiarare il diritto del Sig. Giovanni Auriemma ad essere promosso Arbitro di Legadue; - riconoscere in via equitativa il risarcimento dei danni patiti dall’istante a causa della mancata promozione in Legadue. Con memoria, in data 23 dicembre 2004, si costituiva nel giudizio arbitrale la FIP, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: **** Voglia l’Organo camerale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale e preliminare dichiarare la improcedibilità/inammissibilità e/o decadenza per tutti i motivi esposti nel presente atto. Nel merito, in via subordinata solo nel caso di mancato accoglimento della superiore eccezione, rigettare l’istanza perché infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso rigettare la richiesta risarcitoria in quanto inammissibile, pretestuosa ed infondata. Con ogni più ampia salvezza e riserva di eccepire, modificare, integrare dedurre produrre e articolare mezzi istruttori. Con vittoria di spese. **** Lo svolgimento del giudizio arbitrale avanti la Camera di Conciliazione del C.O.N.I. In data 20 gennaio 2005, l’Aribtro Unico accettava la carica e si costituiva ritualmente. In data 25 febbraio 2005, si teneva la prima udienza, avanti all’Arbitro Unico nominato per la presente controversia, in forza delle disposizioni contenute nel Regolamento. Preliminarmente, le parti dichiaravano di accettare, per quanto potesse occorrere, la designazione dell’Arbitro Unico, ogni eccezione rimossa. L’Arbitro Unico prendeva atto dell’impossibilità, allo stato, di addivenire ad una conciliazione. L’Arbitro Unico, quindi, concedeva termini alle parti per il deposito di memorie, contenente la precisazione dei quesiti formulati, nonché successivo termine di replica. In data 6 aprile 2005 alle ore 16:00, si teneva la seconda udienza avanti all’Arbitro Unico, il quale concedeva termine alle parti per il deposito di memorie, onde articolare e formulare i mezzi istruttori. L’Arbitro Unico, all’esito dell’udienza, e su istanza delle parti, ai sensi dell’art. 21, V comma, del Regolamento, prorogava di sessanta giorni termine per il deposito del lodo arbitrale, rispetto alla data naturale di scadenza. In data 20 maggio 2005 alle ore 15:00, si teneva la terza udienza dell’Arbitro Unico, il quale, all’esito della stessa, si riservava la decisione. **** DIRITTO SULLA COMPETENZA DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI Prima di affrontare le domande e le questioni di fatto e diritto, formulate dalle parti, si prende atto di quanto precisato dall’art. 41 dello Statuto della FIP, il quale prevede espressamente che: Art. 41 – Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport Le controversie che contrappongono la F.I.P. a soggetti affiliati e/o tesserati, possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o, comunque, si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con l’esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 (centoventi) giorni. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della F.I.P., ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. L’istanza deve essere proposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta ad impugnazione. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta, ad istanza della F.I.P. ovvero ad istanza dell’affiliato o del tesserato, ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione ed Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito della Federazione. **** SULL’ECCEZIONE PRELIMINARE DI IMPROCEDIBILITA’ DELL’ISTANZA DI ARBITRATO In via preliminare, l’Arbitro Unico prende atto dell’eccezione di improcedibilità della domanda, proposta dalla FIP, la quale andrà esaminata preventivamente, stante il carattere assorbente, in quanto un suo accoglimento porterà al rigetto dell’istanza di arbitrato del sig. Giovanni Auriemma. In particolare, la FIP, precisava che: l’istanza pervenuta in data 22.12.2004 che è intitolata istanza di arbitrato ha testualmente ad oggetto…...la decisione della Corte federale F.I.P. del 9 ottobre 2004, con la quale è stata negata al ricorrente la possibilità di arbitrare in Lega 2. La FIP, inoltre, sosteneva che l’istanza di arbitrato era il primo atto, mediante il quale il ricorrente impugnava il provvedimento della Corte Federale FIP del 19 ottobre 2004, senza aver promosso la preventiva istanza di conciliazione, in quanto nella istanza di conciliazione – preventivamente promossa – il ricorrente non aveva esteso il gravame al provvedimento citato della Corte Federale FIP. L’eccezione risulta priva di fondamento, e pertanto, andrà disattesa. Innnanzitutto, l’Arbitro Unico rileva che la funzione di conciliazione, prevista dal Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, abbia solo ed esclusivamente la funzione di favorire la bonaria risoluzione della controversia, e propedeutica all’instaurazione del procedimento arbitrale. Pertanto, nell’instaurazione del procedimento di conciliazione, ai sensi del regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, risulta del tutto chiaro che il complesso delle decisioni, sottoposte al tentativo di conciliazione, riguardassero tutta la serie dei provvedimenti, fra i quali, quindi, anche la decisione della Corte Federale FIP, quale ultimo grado di giustizia sportiva, prevista dallo Statuto della Federazione. L’Arbitro Unico, rileva, altresì, che la stessa FIP, nella propria memoria di costituzione nel giudizio arbitrale (cfr. pag. 3), ben precisava “che la parte istante ha riportato nei motivi di ricorso le identiche questioni prospettate in sede di conciliazione”. In forza di quanto sopra, è del tutto pacifico ritenere che – avendo nella presente istanza di arbitrato, impugnato expressis verbis, la decisione della Corte Federale FIP - il gravame relativo alla medesima decisione, fosse già stato oggetto dell’istanza di conciliazione. In ogni caso, l’Arbitro Unico ritiene di osservare che l’effettivo svolgimento dell’incontro di conciliazione, avendo raggiunto lo scopo istituzionale, per il quale è stato previsto, non potrà comportare alcuna declaratoria di inammissibilità e/o altro. L’art. 156 del codice di procedura civile, al III comma, precisa che non potrà essere dichiarata la nullità dell’atto processuale, risultato idoneo al raggiungimento dello scopo. Nel caso di specie, l’istanza di conciliazione, promossa dal Sig. Giovanni Auriemma, ha sicuramente avuto l’effetto di instaurare il contraddittorio tra le parti, come svoltosi nell’incontro di conciliazione del 30 novembre 2004. Le parti, infatti, sono state messe nelle condizioni di esperire il tentativo di conciliazione e di valutare l’effettiva possibilità di definire bonariamente la controversia. Il III comma dell’art. 156 del c.p.c., sancisce la regola che impedisce al giudice la pronuncia della nullità quando l’atto impugnato abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato. Tale norma costituisce lo sbarramento che impedisce la pronuncia della nullità di un atto, che avrebbe potuto essere stata dichiarata, sia ai sensi del I che del II comma dell’art. 156 del c.p.c. (cfr. Montesano – Arieta, Diritto Processuale Civile, Torino, 2000, I volume, 374 ss). Pertanto, l’Arbitro Unico ritiene non si possa dichiarare l’inammissibilità della domanda del ricorrente. L’Arbitro Unico rileva, altresì, la tempestività dell’azione del ricorrente, in quanto il provvedimento impugnato, conosciuto dal ricorrente, in data 22 ottobre 2004, veniva impugnato avanti la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in funzione conciliativa, a termini di Regolamento. In forza dei motivi sopra esposti, l’Arbitro Unico rigetta l’eccezione preliminare di inammissibilità e/o decadenza, formulata dalla FIP. **** NEL MERITO SULLA LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIA IN DATA 9 GENNAIO 04 Nel merito, il ricorrente osservava che la delibera del Consiglio Direttivo del CIA, in data 9 gennaio 2004, fosse del tutto illegittima. Il ricorrente osservava, infatti, che l’art. 36 del Regolamento CIA prevedeva che le deroghe alla classifica meritoria, al fine di disciplinare le promozioni degli arbitri, fossero soggette ad alcune limitazioni: - che le deroghe fossero ammissibili solamente se prese nel caso di ex giocatori; - per casi ritenuti particolarmente validi. Nel primo caso (che, comunque, non riguarda la fattispecie, considerato che il ricorrente non è un ex giocatore), ogni valutazione e discrezione veniva rimessa al Consiglio Direttivo del CIA. Nella seconda ipotesi, assumeva il ricorrente che l’individuazione di un numero consistente di arbitri, necessari per assicurare lo svolgimento dei campionati, fosse del tutto valida ed efficace. La delibera era invalida, invece, nella parte in cui prevedeva la classificazione degli arbitri <>, entro i primi 4 posti della graduatoria di merito, in quanto, in tale maniera, si assumeva una decisione senza alcun potere discrezionale. Nel caso di specie, l’Arbitro Unico ritiene che la discrezionalità della FIP non abbia concretizzato alcun eccesso di potere, inteso quale risvolto patologico della discrezionalità amministrativa, che sussiste quando la facoltà di scelta spettante all’amministrazione non è correttamente esercitata. In particolare, l’Arbitro Unico ritiene che la delibera, in data 9 gennaio 2004, rientrando nel campo della c.d. discrezionalità pura, non sia idonea ad integrare alcun eccesso di potere. Il Consiglio Direttivo del CIA assumeva una decisione giustificata da casi particolarmente validi, quale la necessità di assicurare un numero di arbitri, idoneo per garantire il corretto svolgimento dei campionati. Per il resto, nella parte in cui prevedeva per gli arbitri <>, quale condicio sine qua non, la classificazione nei primi 4 posti della graduatoria; la delibera non era altro che espressione di un potere discrezionale della Federazione, necessaria per il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Di conseguenza, anche le decisioni impugnate dal ricorrente: della Commissione Disciplinare del CIA e della Corte Federale della FIP, sono da considerarsi pienamente valide ed efficaci. L’Arbitro Unico ritiene, quindi, che le doglianze del ricorrente siano da rigettare in toto. Nel dettaglio, quanto alla prima doglianza, pur riconoscendo che ai sensi dell’art. 85 del Regolamento CIA, i criteri di valutazione degli arbitri debbano essere preventivamente stabiliti – all’inizio di ogni anno sportivo – è pur vero che la delibera del Consiglio Direttivo del CIA non ha modificato i criteri di valutazione degli arbitri, limitandosi, invece, ad individuare il fabbisogno numerico di arbitri, necessario per il corretto andamento dei campionati 2004 – 2005. La delibera del Consiglio Direttivo CIA, quindi, si è limitata a fissare delle deroghe, all’interno di una circostanza oggettiva, quale il tetto massimo del numero di arbitri, necessario per garantire il corretto svolgimento dei campionati. In merito alla seconda doglianza, invece, la previsione di un meccanismo parziale di recupero e promozione degli arbitri che abbiano superato il limite di età (ossia, un punteggio di merito entro i primi quattro posti della graduatoria) viene rimessa alla discrezionalità della Federazione Sportiva, nel legittimo utilizzo delle proprie funzioni. E’ bene ricordare, infine, che il Sig. Giovanni Auriemma, in considerazione dei limiti di età, ampiamente superati, non avrebbe mai potuto ottenere la promozione in Legadue, la deroga introdotta dal Consiglio Direttivo del CIA, essendo un atto del tutto eccezionale, ben poteva - ad avviso dell’Arbitro Unico – porre delle limitazioni oggettive ben precise e circostanziate. **** SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI Conseguentemente, l’Arbitro Unico rigetta la relativa domanda di condanna della FIP al risarcimento dei danni subiti. Anche a voler prescindere dalla decisione di rigetto delle domande attoree, l’Arbitro Unico deve rilevare l’inammissibilità della domanda risarcitoria, su più profili. Relativamente ad un primo profilo, poiché l’attore – nel corso di svolgimento del giudizio arbitrale – ha sempre omesso di fornire all’Arbitro Unico i parametri di riferimento, necessari al fine di liquidare la domanda risarcitoria, anche se fosse stato deciso l’utilizzo del criterio equitativo di cui agli artt. 1226 e 2056 del c.c.. Sotto un altro profilo, l’Arbitro Unico rileva che l’accertata illegittimità di un atto amministrativo in sede pregiudiziale “non può giustificare, in assenza di prova degli altri elementi della fattispecie risarcitoria, l’accoglimento della proposta domanda di risarcimento danni” (cfr. TAR Calabria, Sezione Catanzaro, sentenza n. 736 del 2005). Il TAR, infatti, precisa che la fattispecie debba ricondursi all’art. 2043 c.c. con conseguente onere in capo al ricorrente di provare in giudizio, non solo il danno subito, ma anche il nesso di causalità e la colpa dell’Amministrazione. Dei requisiti sopra riassunti, il ricorrente non ha provveduto a fornire alcuna prova; né tantomeno, ha provveduto a fornire la prova in giudizio di aver effettivamente subito un danno. **** P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: - rigetta l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’istanza di arbitrato, promossa dal Sig. Giovanni Auriemma, in data 21 dicembre 2004; - rigetta il ricorso del Sig. Giovanni Auriemma, e per l’effetto conferma le decisioni della Commissione Disciplinare del CIA e della Corte Federale della FIP in data 19 ottobre 2004; - rigetta la domanda di risarcimento danni del Sig. Giovanni Auriemma; - compensa integralmente tra le parti le spese di difesa del presente giudizio arbitrale; - condanna il Sig. Giovanni Auriemma al pagamento degli onorari e delle spese dell’Arbitro Unico, come da ordinanza del 20 gennaio 2005, con conseguente rifusione alla Federazione Italiana Pallacanestro di quanto da questa versato. Roma, 28 giugno 2005 F.to Avv. Enrico Ingrillì
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