COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°20 del 16/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 43 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. OZZANESE Avverso ammenda € 300 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 3.11.2011 gara OZZANESE – CASTENASO del 30.10.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°20 del 16/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 43 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. OZZANESE Avverso ammenda € 300 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 3.11.2011 gara OZZANESE – CASTENASO del 30.10.2011 L’A.S.D. POL.OZZANESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che circa il lancio del sasso l’assistente arbitrale, per vederlo avrebbe dovuto essere girato completamente o parzialmente verso il fantomatico lanciatore in quanto a mt. 1,5 da lui c’è la pista di atletica in terra rossa e un sassolino che cade non fa rumore. Segnala, inoltre, che sulla medesima pista ci saranno circa un centinaio di sassi di piccola dimensione, dovuti al rifacimento parziale del drenaggio laterale del campo. Chiede l’annullamento dell’ammenda “in quianto il fatto non sussiste”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’assistente n. 2, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) per tutta la durata del II° temp o della gara, sostenitori dell’A.S.D. POL. OZZANESE gli rivolgevano frasi offensive; 2) che al 44° minuto del secondo tempo uno di detti so stenitori lanciava verso di lui un sasso (più grande di una noce e più piccolo di un uovo) che arrivava a circa mt. 1,50 dalla sua persona; - considerato che dalla esperita istruttoria, non sono emersi, fatti o circostanze atte a modificare il giudizio, e quindi la decisione, assunta in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 300 a carico dell’A.S.D. POL. OZZANESE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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