COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°20 del 16/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. BUSSETO Avverso squalifica per 2 giornate calc. VASCELLI ALBERTO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 17 del 3.11.2011 gara CARPANETO – BRESCELLO del 30.10.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°20 del 16/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. BUSSETO
Avverso squalifica per 2 giornate calc. VASCELLI ALBERTO
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 17 del 3.11.2011
gara CARPANETO – BRESCELLO del 30.10.2011
Il reclamo dell’A.S.D. BUSSETO, della quale è stato sentito un dirigente, non può essere preso in esame in quanto
verte su provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso dell’A.C.D. BUSSETO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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