COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 DEL 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. LORENZO FUSCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN NICOLA SULMONA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT. C) N.O.I.F. E DEGLI ARTICOLI 23 E 24, N° 2 LETT. C), REGOLAMENTO L.N.D., COSI COME INTEGRATI DA QUANTO STABILITO DALLA COMUNICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, N° PROT.SEGR/CT/MC/mde/4143 DEL 15.06.10, CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI AL C.U. N° 3 C.R.A. STAGIONE SPORTIVA 2010/2011, PER NON AVERE OTTEMPERATO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 15.07.10 ED ENTRO QUELLO PERENTORIO DEL 26.07.11 AL VERSAMENTO DELL’INTERA SOMMA PREVISTA PER L’ISCRIZIONE DELLA ASD SAN NICOLA SULMONA AL CAMPIONATO DILETTANTI PER LA CATEGORIA PROMOZIONE, ORGANIZZATO DAL C.R.A. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN NICOLA SULMONA PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE, CONSISTITI NEL NON AVERE OTTEMPERATO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 15.07.10, AL VERSAMENTO DELL’INTERA SOMMA PREVISTA PER L’ISCRIZIONE DELLA A.S.D. SAN NICOLA SULMONA AL CAMPIONATO DILETTANTE PER LA CATEGORIA PROMOZIONE, ORGANIZZATO DAL C.R.A. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 DEL 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIG. LORENZO FUSCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN NICOLA SULMONA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 49 LETT. C) N.O.I.F. E DEGLI ARTICOLI 23 E 24, N° 2 LETT. C), REGOLAMENTO L.N.D., COSI COME INTEGRATI DA QUANTO STABILITO DALLA COMUNICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, N° PROT.SEGR/CT/MC/mde/4143 DEL 15.06.10, CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI AL C.U. N° 3 C.R.A. STAGIONE SPORTIVA 2010/2011, PER NON AVERE OTTEMPERATO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 15.07.10 ED ENTRO QUELLO PERENTORIO DEL 26.07.11 AL VERSAMENTO DELL’INTERA SOMMA PREVISTA PER L’ISCRIZIONE DELLA ASD SAN NICOLA SULMONA AL CAMPIONATO DILETTANTI PER LA CATEGORIA PROMOZIONE, ORGANIZZATO DAL C.R.A. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN NICOLA SULMONA PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE, CONSISTITI NEL NON AVERE OTTEMPERATO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 15.07.10, AL VERSAMENTO DELL’INTERA SOMMA PREVISTA PER L’ISCRIZIONE DELLA A.S.D. SAN NICOLA SULMONA AL CAMPIONATO DILETTANTE PER LA CATEGORIA PROMOZIONE, ORGANIZZATO DAL C.R.A. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011. Con nota del 26.5.11, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascrittegli. Con raccomandata A.R. del 30.8.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato alla società A.S.D. San Nicola Sulmona e al Sig. Marco Barbieri, erroneamente individuato quale Presidente all’epoca dei fatti, la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento era fissata per il giorno 26.09.11, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla detta udienza compariva per la Procura Federale l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché il Sig. Marco Santopaolo, per delega del Presidente della Società A.S.D. Sulmona Calcio 1921 (ex San Nicola Calcio Sulmona). Il soggetto deferiti presente chiedeva ai sensi dell’art. 23 C.G.S. l’applicazione della sanzione su richiesta delle parti, sanzione che veniva concordata nella misura di € 200,00 di ammenda. Quanto alla posizione del Sig. Marco Barbieri, il rappresentante della Procura, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento e contestato l’ammissibilità delle memorie difensive fatte pervenire dalla società, in quanto tardive, concludeva per l’applicazione nei suoi confronti dell’ammenda di € 100,00. La Commissione, rilevato che alla data del 21.7.10, epoca di accertamento della violazione, risultava dagli atti essere Presidente della società il Sig. Lorenzo Fusco e che, pertanto, la violazione era stata erroneamente contestata al Sig. Marco Barbieri – che solo in data 25.08.10 risultava essere il legale rappresentante della società – disponeva il rinnovo dell’atto di contestazione al Sig. Lorenzo Fusco, riservando, all’esito, ogni provvedimento in ordine alla posizione della società. Con raccomandata A.R. del 26.9.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato, quindi, al Sig. Lorenzo Fusco la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S. informandolo che la trattazione del procedimento era fissata per il giorno 07.11.11, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. All’odierna udienza compariva il solo rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, il quale, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’applicazione nei confronti del Sig. Lorenzo Fusco della sanzione dell’ammenda di € 100,00. Osserva la Commissione che la sanzione concordata risulta essere congrua e che le contestazioni mosse all’altro soggetto deferito trovano riscontro negli atti ufficiali acquisiti al fascicolo, nonché dal contegno del medesimo, rimasto contumace nel presente procedimento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, visto l’art. 23 C.G.S., dichiara, a richiesta della parte, la responsabilità della Società A.S.D. Sulmona Calcio 1921 (ex San Nicola Calcio Sulmona), applicandogli la sanzione di € 200,00 di ammenda. Ritenuta altresì la responsabilità del Sig. Lorenzo Fusco, all’epoca dei fatti Presidente della società deferita, applica al medesimo la sanzione di € 100,00 di ammenda. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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