COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 17 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 75. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MILANO ROCCO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S. ATLETICO BANZANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 17 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 75. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. MILANO ROCCO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S. ATLETICO BANZANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 17 ottobre 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 10 maggio 2011, protocollo 8537/975, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 31 ottobre 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Milano Rocco, calciatore della società A.S. Atletico Banzano. A contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il calciatore Milano Rocco ha confermato integralmente quanto dichiarato al Collaboratore della Procura Federale, in sede di audizione ribadendo, in particolare, l’involontarietà del gesto. Il Rappresentante della Procura Federale, nella persona del suo sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, ritenendo provata la sua colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto, per il sig. Milano Rocco, la sanzione della squalifica per anni uno. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti, risulta, senza ombra di dubbio, che il calciatore Milano Rocco ha colpito con una spallata alla schiena l’arbitro dell’incontro sig. Andrea Salsano e che ha violato, con consapevolezza, i principi di rettitudine sportiva, come è stato evidenziato nell’articolato atto di deferimento della Procura Federale; tanto Premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione della squalifica di anni uno, richiesta a carico del deferito, sig. Milano Rocco, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti e dell’audizione del calciatore Milano Rocco, che la caduta del direttore di gara, sicuramente colpito, non può addebitarsi alla sola spallata, ma può essere avvenuta anche per altre cause, dal momento che il direttore di gara era circondato da vari calciatori, per cui, non essendo possibile conseguire certezza sulla responsabilità dell’incolpato, appare equo determinare la squalifica in mesi sei. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del Sig. Milano Rocco, all’epoca dei fatti calciatore della società Atletico Banzano, la sanzione della squalifica per mesi sei.
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