COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 11/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. SIRAGUSA MICHAEL ARBITRO EFFETTIVO, MASCHERANO EMILIANO, DELEGATO O.T.S. AIA DI LATINA E PRESSATO FIORE PRESIDENTE DELLA SEZIONE AIA DI LATINA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 11/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. SIRAGUSA MICHAEL ARBITRO EFFETTIVO, MASCHERANO EMILIANO, DELEGATO O.T.S. AIA DI LATINA E PRESSATO FIORE PRESIDENTE DELLA SEZIONE AIA DI LATINA
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 10-2-2011, ha trasmesso, a seguito di un reclamo presentato dalla società R2 PICCARELLO, gli atti alla Procura Federale, in relazione alla gara del campionato di 3^ categoria della provincia di Latina: R2 Piccarello – Nuovo COS Latina. Nel ricorso della società veniva segnalato che la gara in questione era stata diretta dall’Arbitro effettivo Siragusa Michael che risultava essere figlio del dirigente della squadra Nuovo Cos Latina, Siragusa Antonio. L’incaricato della Procura Federale, dopo gli accertamenti del caso, rilevava la fondatezza della segnalazione, che il Siragusa Antonio era effettivamente censito come dirigente della società Nuovo COS Latina ed aveva ricoperto la funzione di assistente arbitrale in alcune gare di campionato. Veniva quindi sentito l’Arbitro Manuel Siragusa, il quale riferiva che nel foglio notizie, consegnato al presidente della sezione, Pressato Fiore, all’inizio del campionato era stato evidenziato il rapporto di strettissima parentela con il dirigente della società Nuovo COS Latina e quindi aveva richiesto di non essere designato a dirigere gare di tale società. Il Presidente Pressato Fiore riferiva, a sua volta, di essere stato a conoscenza della circostanza per averla appresa dal foglio notizie e di aver, comunque, affidato le designazioni per la direzione delle gare del campionato in questione al delegato tecnico Mascherano Emiliano e di aver appreso prima della gara della designazione in questione. Il delegato Mascherano riferiva di essere a conoscenza della circostanza dello strettissimo giro di parentela tra l’arbitro ed il dirigente della società Nuovo COS Latina, ma di aver insistito nella designazione in quanto l’arbitro Siragusa era l’unico idoneo, per la sua bravura ed affidabilità, per condurre una gara di tale difficoltà e di aver confidato sul suo innato senso di imparzialità. Il Mascherano ammetteva anche che l’arbitro gli aveva chiesto di essere sostituito nella designazione ma di aver insistito per le ragioni sopra dette. Alla luce delle risultanze dell’indagine la Procura Federale deferiva tutti e tre i tesserati AIA per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS ritenendoli responsabili della violazione degli obblighi generali di lealtà, probità e correttezza sportiva per i comportamenti sopra evidenziati.
La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento, dandone rituale comunicazione alle parti ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di difese.
Facevano pervenire scritti difensivi sia Pressato Fiore, presidente della sezione, sia Mascherano Emiliano, designatore arbitrale. Il Presidente Pressato ripercorreva l’iter burocratico delle designazioni e sottolineava come le designazioni venissero sempre inviate al Presidente per il doveroso controllo senza che però venissero in precedenza rilevati inconvenienti. Nella fattispecie aveva preso cognizione della designazione in ritardo e, comunque, pur rilevando la inopportunità della designazione rilevava come la stessa fosse tecnicamente giustificata ed altresì, come l’arbitro fosse stato senz’altro all’altezza della situazione e scevro da ogni condizionamento, come riconosciuto anche da alcuni dirigenti della stessa società esponente. In tale situazione protestava l’assoluta estraneità alla vicenda pur sottolineando come l’errore del Mascherano fosse stato “veniale” e poteva rivelarsi come occasione di crescita di un giovane dirigente arbitrale che, sicuramente, in futuro, non avrebbe più commesso tali leggerezze. Il Mascherano, invece, affermava come il programma informatico delle designazioni “sinfonia” non avesse rilevato l’incompatibilità, contrariamente a quanto invece aveva affermato il Presidente Pressato, e come, altresì, avesse appreso del fatto dallo stesso arbitro Siragusa in sede di designazione. Nella specie l’arbitro lo aveva informato che il padre svolgeva le funzioni di dirigente nel settore giovanile della società Nuovo COS Latina e non si interessava della prima squadra, quindi, a precisa richiesta non aveva declinato la designazione e l’aveva accettata. L’esponente difendeva la sua scelta dal punto di vista tecnico in quanto l’arbitro Siragusa era senz’altro il migliore a disposizione per tale gara e non aveva denotato alcun problema nella conduzione, come riconosciuto da alcuni dirigenti della stessa società denunciante.
Alla riunione presenziava il solo presidente Pressato che ribadiva l’assoluta estraneità ai fatti e chiedeva, per tutte le motivazioni esposte nelle sue difese, il proscioglimento.
Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto invece l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti sottolineando le contraddizioni emerse tra gli scritti difensivi del Pressato e del Mascherano sia sulle modalità delle designazioni, avvenute secondo il Pressato manualmente e secondo il Mascherano con il sussidio informatico, così come sulle modalità di conoscenza da parte del Pressato delle designazioni, che sarebbe avvenuta con la mail secondo il Mascherano e leggendola sui giornali secondo il Pressato. A questo punto il Pressato, presente, precisava che, in quella occasione, non aveva avuto modo di leggere la mail contenente le designazioni inviatagli dal Mascherano. La Procura Federale concludeva chiedendo per il Siragusa la squalifica per mesi 2 per il Mascherano l’inibizione per mesi 3 e per il Pezzato l’inibizione per mesi 1.
Ritiene la Commissione che i fatti siano provati e che dagli stessi emerga una responsabilità di tutti i deferiti. I documenti posti a corredo del deferimento dimostrano inequivocabilmente sia la pacifica circostanza del grado di strettissima parentela tra l’arbitro ed un dirigente della squadra Nuovo COS Latina, sia la segnalazione doverosamente operata dall’arbitro nel foglio notizie di inizio anno. E’ quindi evidente che, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, si è verificato un fatto che ha messo in discussione l’imparzialità del direttore di gara che, oltre che effettiva, deve essere anche apparente. Non è in discussione, infatti, che il direttore di gara sia stato imparziale e che abbia condotto una buona prestazione, è in discussione che, altrettanto sicuramente, non è apparso prima della gara come “imparziale” in quanto il rapporto di parentela con un dirigente di uno dei contendenti, minava tale giudizio irreparabilmente agli occhi dell’altro contendente. Ciò in spregio del noto brocardo che recita “l’arbitro deve non solo essere imparziale ma, soprattutto, apparire imparziale”. La responsabilità del fatto va ripartita, tra tutti e tre i deferiti con grado, però, ben diverso di responsabilità. E’ certo che la responsabilità maggiore va attribuita a chi ha concretamente operato la designazione e cioè il Mascherano che ha ignorato quanto riportato nel foglio notizie e poi, quando ha comunque appreso la notizia della patente incompatibilità, ha omesso di correre immediatamente ai ripari cambiando la designazione ed ha persistito nell’errore. Anche a voler ammettere che l’arbitro abbia accettato di dirigere la gara, e questo appare però poco verosimile in quanto ci si troverebbe in inspiegabile contraddizione con la segnalazione operata dallo stesso arbitro nel foglio notizie, mai avrebbe dovuto cedere a tali assicurazioni ed avrebbe invece dovuto procedere alla sostituzione. La sua colpevole leggerezza ha messo in difficoltà il giovane collega arbitro che, certamente, non si è trovato nelle condizioni ambientali idonee per dirigere con serenità la gara, ed ha gettato una macchia sulla imparzialità dell’AIA e della FIGC nell’operare le designazioni. Macchia gratuita ed immeritata in quanto è nota l’attenzione che sia l’Associazione arbitrale che gli organi dei vari Comitati mettono nella puntigliosa ricerca di qualsiasi motivo di incompatibilità tra arbitri e dirigenti per evitare qualsiasi ombra di parzialità nel loro agire. Responsabile è anche l’arbitro Siragusa che avrebbe, comunque, dovuto rifiutare la designazione ed, in caso di insistenza del designatore, avrebbe dovuto rivolgersi al presidente di sezione per segnalare l’inconveniente. L’aver accettato la designazione, seppur dopo le insistenze del Mascherano, è fatto senz’altro contrario ai doveri di correttezza, anche se, a parziale scusante, può farsi valere il rapporto di dipendenza gerarchica tra il designatore ed il designato e l’ardore ambizioso di un giovane atleta nel misurarsi in una prestazione che si presentava difficile. Colpevole, seppur di una colpa attenuata, è anche il Presidente di sezione che ha peccato di “culpa in vigilando” non avendo adeguatamente controllato l’agire di un collaboratore, soprattutto alla luce del caso concreto che ha denotato sicura inesperienza e leggerezza da parte del Mascherano che andava, quindi, adeguatamente, seppur discretamente, controllato nel suo agire. Le sanzioni vanno quindi fissate nei limiti di cui al dispositivo tenuto conto delle considerazioni sul grado di responsabilità dei singoli deferiti, appena precisate.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare a carico di SIRAGUSA Michael arbitro effettivo della sezione di Latina, la squalifica per mesi uno, di MASCHERANO Emiliano, designatore arbitrale della sezione AIA di Latina, l’inibizione per mesi tre e di PRESSATO Fiore, presidente della sezione AIA di Latina l’ammonizione.
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