COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 11/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ OSTIAMARE L.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 A CARICO DEL CALCIATORE SILVA LOPEZ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 21 DEL 13.10.2011 (Gara: FREGENE – OSTIAMARE LIDOCALCIO del 9.10.2011 – Campionato Allievi Reg. Ecc.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 11/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ OSTIAMARE L.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 A CARICO DEL CALCIATORE SILVA LOPEZ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 21 DEL 13.10.2011 (Gara: FREGENE - OSTIAMARE LIDOCALCIO del 9.10.2011 – Campionato Allievi Reg. Ecc.) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: nel proprio reclamo, la Società OSTIAMARE, fa presente che il calciatore SILVA LOPEZ, in reazione ad un fallo subito, colpiva un avversario e, a seguito di un successivo parapiglia, veniva espulso; mentre lasciava il terreno di gioco, attingeva involontariamente un avversario con uno sputo, deviato a causa del vento. La ricorrente chiede, quindi, una riduzione della sanzione decisa dal Giudice Sportivo Territoriale. Tali deduzioni sono in palese contrasto con il contenuto del referto arbitrale, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), che rappresenta ben altro episodio. Il SILVA LOPEZ, infatti, espulso per aver colpito con un calcio un avversario a gioco fermo, offendeva e minacciava gli avversari, attingendoli con sputi. Subito dopo essere stato bloccato dall’Allenatore e dal Capitano nel tentativo di aggredire gli stessi avversari, colpiva con uno sputo al viso altro calciatore avversario. I gesti del citato calciatore, nella sequenza degli episodi, concretizzano una condotta di assoluto ed inaccettabile disprezzo verso i calciatori avversari, non giustificabile in alcun modo come reazione di seppure eccessiva protesta. Tanto premesso, ritenute insussistenti le argomentazioni della reclamante, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società OSTIAMARE e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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