COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 11/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANARINI ROCCA DI PAPA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE SQUILLACE GIANMARCO E PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PANNO FABIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 69 DEL 26.10.2011 (Gara: VIS ARTENA – CANARINI ROCCA DI PAPA del 22.10.2011 – Campionato Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 11/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANARINI ROCCA DI PAPA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE SQUILLACE GIANMARCO E PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE PANNO FABIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 69 DEL 26.10.2011 (Gara: VIS ARTENA – CANARINI ROCCA DI PAPA del 22.10.2011 – Campionato Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: a motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che il calciatore SQUILLACE, dopo aver stretto la mano all’arbitro, avrebbe poi con un gesto confidenziale di saluto dato a quest’ultimo una leggera pacca sul collo. La reclamante ha escluso altresì che l’allenatore PANNO abbia assunto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, avendo invece indirizzato a quest’ultimo soltanto ripetute proteste, seppur con atteggiamento irriguardoso. Si è quindi invocata una riduzione delle sanzioni ritenute eccessive. Nel referto arbitrale risultano dettagliatamente descritti comportamenti posti in essere sia dal giocatore che dall’allenatore. Valutato il gesto compiuto dal calciatore SQUILLACE, questa Commissione ritiene che allo stesso non debba attribuirsi alcuna caratteristica di violenza, sicchè pur giudicando detto gesto (pacca sul collo) eccessivamente invasivo e quindi intollerabile, questa Commissione ritiene di ridurre parzialmente la squalifica. Andrà invece confermata integralmente la sanzione inflitta all’allenatore PANNO, un quanto dal referto arbitrale emerge con chiarezza il suo comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dell’arbitro, sia dalla tribuna, dopo l’allontanamento, che al termine della gara. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo relativo al calciatore SQUILALCE GIANMARCO e, per l’effetto, riduce la squalifica al 15.12.2011. Di confermare la squalifica per 5 gare a carico dell’allenatore PANNO FABIO. La tassa reclamo va restituita.
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