COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 11/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ZINCHIRI ENRICO (ATL. MONTEROTONDO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 16 DEL 3.11.2011 (Gara: ATL. MONTEPORZIO – VIS CAVE del 29.10.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 11/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE ZINCHIRI ENRICO (ATL. MONTEROTONDO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 16 DEL 3.11.2011
(Gara: ATL. MONTEPORZIO – VIS CAVE del 29.10.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe con il quale il calciatore ZINCHIRI afferma di non essere l’autore dei gesti addebitatigli al 39mo del II tempo in quanto già sostituito in precedenza, al 13mo dello stesso tempo;
udito in sede di supplemento di referto l’arbitro il quale non è stato in grado di indicare l’effettivo responsabile del gesto, pur avendo confermato l’avvenuta sostituzione dello ZINCHIRI;
ritenuta quindi evidente l’erronea identificazione del calciatore espulso, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dal calciatore ZINCHIRI ENRICO, annullando, con effetto immediato la squalifica inflittagli. La tassa reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80/LND del 11/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ZINCHIRI ENRICO (ATL. MONTEROTONDO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 16 DEL 3.11.2011 (Gara: ATL. MONTEPORZIO – VIS CAVE del 29.10.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma)"