COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84/LND del 17/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL POOL VITERBO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16.3.2012 A CARICO DEL CALCIATORE MIRALLI EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 11 DEL 3.11.2011 (Gara: REAL POOL VITERBO – LUBRIANESE del 29.10.2011 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 84/LND del 17/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL POOL VITERBO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16.3.2012 A CARICO DEL CALCIATORE MIRALLI EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 11 DEL 3.11.2011
(Gara: REAL POOL VITERBO – LUBRIANESE del 29.10.2011 – Campionato III Categoria Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della eccessività della sanzione, possono ritenersi assumibili;
che, in effetti, il comportamento del calciatore MIRALLI va ricondotto ad un atteggiamento reiteratamente offensivo e gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro, ma senza aver connotati di violenza.
Che, pertanto, la sanzione andrà opportunamente ridotta, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MIRALLI EMILIANO dal 16 marzo 2012 al 31. dicembre 2011.
La tassa reclamo va restituita.
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