COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84/LND del 17/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASTELLONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 34 DEL 3.3.2011 (Gara: ATLETICO S. CROCE – REAL CASTELLONE del 15.10.2011 – Campionato III Categoria Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84/LND del 17/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASTELLONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 34 DEL 3.3.2011 (Gara: ATLETICO S. CROCE – REAL CASTELLONE del 15.10.2011 – Campionato III Categoria Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; Rilevato che le posizioni di tesseramento dei calciatori ILYAZI FATJON e BUKMISHI ERGES, dagli atti in possesso di questo Comitato, non risultano regolari, in quanto si è in attesa da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. della prescritta autorizzazione all’impiego dei predetti calciatori (nota n. 19 e 36/tess. stranieri rispettivamente in data 17 e 289 ottobre 2011). Stante quanto sopra non appaiono assumibili le doglianze della reclamante e pertanto ineccepibile la decisione adottata in merito dal competente Giudice Sportivo. Ciò detto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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