COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84/LND del 17/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TOR TRE TESTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FIORENZA PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 18 DEL 10.11.2011 (Gara: GIARDINI DI CORCOLLE – REAL TOR TRE TESTE del 5.11.2011 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84/LND del 17/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TOR TRE TESTE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FIORENZA PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 18 DEL 10.11.2011 (Gara: GIARDINI DI CORCOLLE – REAL TOR TRE TESTE del 5.11.2011 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la società REAL TOR TRE TESTE, nel reclamo a margine, contesta la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Roma relativa alla squalifica inflitta al calciatore FIORENZA, assumendo che il predetto avrebbe ricevuto la seconda ammonizione e quindi l’espulsione, solamente per aver chiesto notizia all’arbitro circa il recupero del primo tempo e che si sarebbe recato poi tranquillamente in tribuna. Tale rappresentazione dei fatti è in contrasto con il contenuto del referto arbitrale – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – che descrive ben altro comportamento del FIORENZA: dopo l’espulsione per somma di ammonizioni, lo stesso minacciava gravemente l’arbitro , ostacolandone l’accesso allo spogliatoio e, alla fine dell’incontro, rivolgeva ripetute frasi offensive al Direttore di gara. Tanto premesso, ritenendo ampiamente congrua la squalifica inflitta in prima istanza e destituite di fondamento le doglianze della ricorrente, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società REAL TOR TRE TESTE e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it