COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 21 – Procura Federale – Deferimento dei calciatori Alex Belfiore, Simone Belfiore e Andrea Tomero per viol. art. 1/1 CGS e della società ASD Genovese Calcio per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 21 - Procura Federale - Deferimento dei calciatori Alex Belfiore, Simone Belfiore e Andrea Tomero per viol. art. 1/1 CGS e della società ASD Genovese Calcio per responsabilità oggettiva. Con atto del 16 settembre 2011 il Sostituto Procuratore Federale Regionale ha rinviato a giudizio davanti a questa Commissione Disciplinare: Alex Belfiore: calciatore tesserato ASD Genovese Calcio; Simone Belfiore: calciatore tesserato ASD Genovese Calcio; Andrea Tomero: calciatore tesserato ASD Genovese Calcio; per violazione dell’art. 1/1 CGS in relazione all’art. 19 comma 4 punto C CGS. I tre sono stati deferiti perché ritenuti responsabili dell’aggressione al calciatore Manuel Arata, tesserato per la soc. FCD Moconesi Fontanabuona, avvenuta al termine della gara del Campionato di Prima Categoria Moconesi Fontanabuona – Genovese Calcio del 13/3/2011. La Soc. ASD Genovese Calcio è stata deferita per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. All’odierna riunione sono presenti i calciatori Alex e Simone Belfiore, assistiti dall’avv. G. Bruno Lo Monaco, l’avv. Mario Remorino, Presidente dell’ASD Genovese Calcio e l’avv.to Alessandro Calcagno difensore del calciatore Andrea Tomero; i calciatori Alex e Simone Belfiore, tramite il proprio difensore, e la Società ASD Genovese Calcio rappresentata dal suo presidente, hanno depositato, prima dell’inizio della fase dibattimentale, istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS e in proposito la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i calciatori Alex e Simone Belfiore, tramite il proprio difensore, e la società ASD Genovese Calcio hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [pena base: per Alex Belfiore squalifica mesi sei diminuita a’ sensi dell’art. 23 a squalifica per mesi quattro; per Simone Belfiore squalifica mesi quattro diminuita a’ sensi dell’art. 23 a squalifica per mesi tre; per la Società ASD Genovese Calcio, sanzione dell’ammenda: pena base € 600, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 400,00 (euro quattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il dibattimento prosegue per l’incolpazione del calciatore Andrea Tomero, che ha depositato una circostanziata memoria difensiva nella quale sostiene la sua estraneità ai fatti attribuitigli. Il legale del deferito, avv. Alessandro Calcagno, rafforza la memoria difensiva sostenendo l’incompletezza delle indagini, perché il deferimento si basa esclusivamente su dichiarazioni di testi tesserati della soc. Moconesi Fontababuona (o di persone gravitanti nell’area della stessa società) che non possono costituire prova inconfutabile della colpevolezza del Tomero; conclude con la richiesta di proscioglimento del calciatore o, in sub ordine, l’invio del fascicolo alla Procura Federale per un supplemento d’indagini che comprenda l’audizione dei tesserati dell’ASD Genovese Calcio dei quali allega dichiarazioni autografe, di segno opposto a quelle rese dai tesserati della soc. Moconesi Fontanabuona e quindi tendenti a dimostrare l’estraneità del Tomero ai fatti contestatigli. La Procura Federale non si oppone alla richiesta di un supplemento d’indagini. La Commissione Disciplinare, ritenute non manifestamente infondate le doglianze del calciatore Andrea Tomero, e non ravvisando negli atti quelle prove da poter condannare oltre ogni ragionevole dubbio il calciatore, accoglie la richiesta del difensore e dispone l’invio del fascicolo alla Procura Federale per un supplemento d’indagine volto a verificare le dichiarazioni dei testi citati dalla difesa accluse alla memoria dell’avv. Alessandro Calcagno. Infligge al calciatore Alex Belfiore la squalifica per mesi quattro e al calciatore Simone Belfiore la squalifica per mesi tre e condanna l’ASD Genovese Calcio al pagamento dell’ammenda di € 400,00, come da ordinanza più sopra riportata.
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