COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: BELLO Enrico, Presidente del G.S. Libertas S. Bartolomeo; CANALI Brigida, Segretaria del G.S. Libertas S. Bartolomeo
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento del Procuratore Federale a carico di:
BELLO Enrico, Presidente del G.S. Libertas S. Bartolomeo;
CANALI Brigida, Segretaria del G.S. Libertas S. Bartolomeo;
per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento al disposto di cui al paragrafo 9-3, lettera b (pag. 127) del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2009-10, per aver concorso a far partecipare una o più squadre delle rispettive Società al torneo "Como Champions Cup", disputatosi dal 2 al 4 Aprile 2010 su alcuni campi di gioco della Regione Lombardia, sebbene lo stesso non fosse stato autorizzato dalla F.I.G.C.;
la Società G.S. LIBERTAS S. BARTOLOMEO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto contestato ai loro rispettivi Presidenti e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S.
Con provvedimento dell’1 agosto 2011 il Procuratore Federale, alla luce delle risultanze della relazione del Collaboratore della Procura Federale, Dott. Andrea Lucarelli del 25 Novembre 2010 in ordine alle risultanze delle indagini effettuate sui deferiti,
Rilevato che:
- è stata accertata la partecipazione al torneo "Como Champions Cup" di squadre di appartenenza delle Società A.C. Albosaggia Ponchiera A.S.D., U.S.D. Pontese, C.S. Vittuone, Sondrio Calcio S.R.L. e G.S. Di Lipomo S.S.D. per espressa ammissione
fattane dai rispettivi tesserati che, a discarico delle Società rappresentate, hanno addotto
giustificazioni diverse la cui rilevanza potrà esser eventualmente valutata in sede di quantificazione della sanzione;
- ad analoga conclusione, circa la partecipazione al torneo, devesi giungere per la Società A.S. Fiammamonza Dilettante il cui nominativo risulta sui calendari di gara della manifestazione e la cui presenza non risulta in alcun modo smentita;
- certa è anche la presenza al torneo, con ben tre compagini, da parte dell' U.S.D. Mariano Calcio il cui Direttore Generale, Sig. Mauro Bernardi, ha dichiarato esplicitamente di aver fatto prendere parte le squadre sotto falso nome poiché avvertito dell'irregolarità del torneo dalla delegazione Provinciale di Como;
- non può altresì dubitarsi della partecipazione alla manifestazione in oggetto delle compagini allestite dall'A.S.D. G.S.O. Castello Vighizzolo e dal G.S. Libertas S. Bartolomeo sebbene i tesserati ascoltati da quest'ufficio abbiano tentato di smentire detta partecipazione sostenendo di aver vietato detta partecipazione ai propri calciatori ma di non poter escludere che taluni di essi vi abbiano partecipato con squadre schierate con altri nominativi quali "S. Giuseppe" con riferimento alla prima e "Oratorio S. Bartolomeo" con riferimento alla seconda;
- le tesi sostenute dall'A.S.D. G.S.O. Castello Vighizzolo e dal G.S. Libertas S. Bartolomeo sono smentite, esplicitamente per la prima e implicitamente per la seconda, dalla documentazione fornita all'ufficio dal Sig. Rolando Falcone, Vice Presidente della Società Cacciatori delle Alpi, rappresentata da uno scambio di e-mail tra il Presidente di quest'ultima Società e il Sig. Fabio Bellenghi, General Manager della Dream Team Italy, dal quale risulta che a fronte della titubanza del Presidente Gridavilla ad iscriversi al torneo in quanto avvertito della sua irregolarità dalla Delegazione provinciale di Como, il Bellenghi non ha esitato a consigliare l'iscrizione della squadra con altro nome fornendo "il cellulare della Signora Manuela .... Responsabile della Società GSO Castello che parteciperanno al Torneo con 2 squadre . . . il nome di S. Giuseppe. In questo modo non andranno incontro a nessuna sanzione . . .. Nel corso della giornata di domani la farò contattare anche dal Sig. Mauro Bernardi - Team Manager del Mariano Calcio (che, guarda caso, ha iscritto tre squadre con nome di fantasia, n.d.r.) ..." (all. 207);
- il Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2009-10, al paragrafo 9-3, lettera b (pag. 127) così testualmente recita: "Tutte le Società affilate alla FIGC, che partecipano a Tornei non autorizzati, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari,";
deferiva avanti Questa Commissione i sig.ri BELLO ENRICO e CANALI BRIGIDA G.S. LIBERTAS S. BARTOLOMEO, per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.
La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito,
- sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con il sig. BELLO Enrico, anche in rappresentanza della sig.ra CANALI Brigida e della G.S. LIBERTAS S. BARTOLOMEO;
- preso atto che il sig. BELLO ha dichiarato di aver ritirato l’iscrizione della squadra dal torneo, prima della disputa, in seguito alla comunicazione ricevuta dal Presidente del Comitato Provinciale di Como e che al posto della società ha partecipato un gruppo di ragazzi dell’Oratorio S. Bartolomeo e che dal deferimento risulta come mezzo di prova di altri soggetti non riferibili alla Libertas;
- preso atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni delle norme indicate nel deferimento, chiedeva
- per BELLO Enrico e CANALI Brigida quattro mesi di inibizione;
- per G.S. LIBERTAS S. BARTOLOMEO 600,00 Euro di ammenda;
osserva
Il sig. Bello e la sig.ra Canali hanno tenuto un comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento al disposto di cui al paragrafo 9-3, lettera b (pag. 127) del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2009-10.
Infatti, come da loro stesso riconosciuto, sia in sede di indagini sia nel corso della fase istruttoria del presente giudizio, hanno iscritto la propria squadra al torneo "Como Champions Cup", disputatosi dal 2 al 4 Aprile 2010 su alcuni campi di gioco della Regione Lombardia, sebbene lo stesso non fosse stato autorizzato dalla F.I.G.C. e di aver ritirato l’iscrizione solamente dopo essere stati diffidati dal Presidente del Comitato Provinciale di Como, venuto a conoscenza di tale comportamento.
La responsabilità dei deferiti risulta di maggiore gravità se si considera che alcuni calciatori della società G.S. LIBERTAS S. BARTOLOMEO, come affermato dalla sig.ra Canali, in sede di indagini, hanno partecipato ugualmente a tale torneo, senza alcun intervento da parte della società e/o dei suoi dirigenti.
Le sanzioni richieste dal rappresentante della Procura devono quindi ritenersi accoglibili in relazione alla gravità del comportamento tenuto dai deferiti e comprovato nel presente giudizio.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
dichiara
la responsabilità dei signori BELLO Enrico e CANALI Brigida per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento al disposto di cui al paragrafo 9-3, lettera b (pag. 127) del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2009-10, e delle società G.S. LIBERTAS S. BARTOLOMEO per la violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S., e per l’effetto
commina
- ai sig.ri BELLO ENRICO e CANALI BRIGIDA quattro mesi di inibizione;
- alla G.S. LIBERTAS S. BARTOLOMEO 600,00 Euro di ammenda;
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