COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 28 – Reclamo ASD Praese 1945 avverso la squalifica dell’allenatore Rocco Orlando fino al 12.12.2011 – Gara Praese – Arenzano del 16.10.2011 Esordienti Provinciali. C.U. n.20 del 20.10.2011 D.P. Genova.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 28 - Reclamo ASD Praese 1945 avverso la squalifica dell'allenatore Rocco Orlando fino al 12.12.2011 - Gara Praese - Arenzano del 16.10.2011 Esordienti Provinciali.
C.U. n.20 del 20.10.2011 D.P. Genova.
Per essere stato riconosciuto dall’arbitro della gara del Campionato Esordienti Praese – Arenzano del 16.10.2011 tra coloro che dalle tribune rivolgevano reiteratamente frasi offensive all’indirizzo del direttore di gara, l’allenatore della prima squadra della soc. ASD Praese 1945 Rocco Orlando è stato squalificato dal Giudice Sportivo fino al 12.12.2011.
Reclama la società affermando che l’arbitro era incorso in un errore di riconoscimento perché il proprio tesserato non si trovava, durante lo svolgimento della gara, sugli spalti dell’impianto: chiede pertanto l’escussione di testi che proverebbero l’assunto difensivo.
La Commissione Disciplinare è costretta ancora una volta a ricordare come il giudizio sportivo si svolga esclusivamente sulle risultanze ufficiali alle quali il Codice di Giustizia Sportiva attribuisce, quando esposte in modo chiaro e coerente come nel caso di specie, il privilegio di prova assoluta che non può essere vinta da dichiarazioni di parte.
Respinte quindi, per le sopra esposte motivazioni, le eccezioni del sodalizio reclamante, ma ritenuta la sanzione inflitta in primo grado eccessiva in relazione al comportamento del tecnico, delibera di ridurla dal 12.12.2011 al 12.11.2011.
Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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