COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AC. AGRATE Camp. 1° categoria Gir. L Gara del 23-10-2011 tra Concorezzese / Agrate C.U. n. 22 del CRL datato 27-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AC. AGRATE Camp. 1° categoria Gir. L Gara del 23-10-2011 tra Concorezzese / Agrate C.U. n. 22 del CRL datato 27-10-2011 La società Agrate ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori:Aloisio Francesco per 5 Gare e Daloiso Gennaro per 3 Gare, lamentando che il primo, espulso dal direttore di gara, lasciava il terreno di gioco senza protestare dopo aver battuto con forza il pallone verso terra che colpiva l'arbitro su un piede, il secondo perchè si limitava a sgambettava un avversario che non riportava conseguenze fisiche. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale si evince che il calciatore Aloisio dopo aver commesso il fallo si rivolgeva all'arbitro con espressioni ingiuriose colpendolo con la palla alla gamba; Daloiso perché a palla lontana colpiva da tergo con un calcio un calciatore avversario con la chiara intenzione di arrecargli danno fisico. Secondo i criteri abitualmente adottati da questa Commissione si ritiene congrua la sanzione comminata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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