COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo SAPORITI GRAZIANO in proprio Camp. Calcio a 5 Gir. A Gara del 12-10-.2011 tra ASD Sporting / ACD Seprio C5 C.U. n. 20 del CRL datato 20-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo SAPORITI GRAZIANO in proprio Camp. Calcio a 5 Gir. A Gara del 12-10-.2011 tra ASD Sporting / ACD Seprio C5 C.U. n. 20 del CRL datato 20-10-2011 Saporiti Graziano ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il SAPORITI sino al 22.8.2012 lamentando che la squalifica è eccessiva in relazione a quanto descritto nel referto arbitrale ed avvenuto in campo. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito il sig. SAPORITI rileva. Dal rapporto arbitrale emerge che il SAPORITI si è limitato a prendere il braccio dell'arbitro nel tentativo di impedirgli di estrarre il cartellino nei confronti di un calciatore della propria squadra, insultandolo. Tale comportamento giustifica una mitigazione della sanzione comminata dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica dell'allenatore SAPORITI Graziano a tutto il 31.12.2011 e dispone l'accredito della relativa tassa.
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