COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società S.EGIDIO e S. PIO Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 23-10-.2011 tra S.Egidio e S.Pio / Borgovilla C.U. n. 17 della delegazione di Mantova datato 27-10-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società S.EGIDIO e S. PIO Camp. Allievi Prov. Gir. B
Gara del 23-10-.2011 tra S.Egidio e S.Pio / Borgovilla
C.U. n. 17 della delegazione di Mantova datato 27-10-2011
La società S. Egidio e S.Pio ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Savasi Pietro per 5 Gare per aver offeso un calciatore avversario a fine gara rinviando le motivazioni alla versione dei fatti del calciatore squalificato secondo il quale le offese erano iniziate da parte del giocatore avversario.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che secondo i criteri di giudizio adottati abitualmente da questa Commissione appare equo mitigare la sanzione comminata dal G.S.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Savasi Pietro a 2 Gare e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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