COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AC BRESSANA Camp. Promozione Gir. C Gara del 16-10-2011 tra Settimo Milanese / AC Bressana C.U. n. 20 del CRL datato 20-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AC BRESSANA Camp. Promozione Gir. C Gara del 16-10-2011 tra Settimo Milanese / AC Bressana C.U. n. 20 del CRL datato 20-10-2011 La società AC BRESSANA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori BELLIERO Riccardo sino al 14.12.2011, MENEGHEL Matteo e GIORGI Alessandro fino al 30.11.2011, MONIGHINI Andrea e TACCONI Nicolò per quattro gare, nonché ZOHAR Jounes per tre gare, nonché l'allenatore, TRUFFI Carlo fino al 16.11.2011 ed inibito i dirigenti BURGASSOLI Walter e VILLANI Giuseppe fino al 16.11.2011, lamentando che le sanzioni comminate dal GS sono eccessive in relazione alla gravità del comportamento realmente tenuto dai singoli che si sono limitati a protestare vibratamente ed animosamente senza violenza. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva : in via preliminare, si deve rilevare l'inammissibilità del reclamo proposto avverso la squalifica del tecnico e dei dirigenti, ai sensi dell'Art. 45, comma 3 lett. b), CGS in quanto è inferiore ad un mese. Dal referto dell'arbitro emergono chiaramente i seguenti comportamenti dei singoli calciatori e precisamente: MENEGHEL ha preso l'arbitro per un braccio insultandolo in segno di protesta; GIORGI ha insultato l'arbitro mostrandogli un pugno chiuso davanti al volto; BELLIERO ha spinto l'arbitro e avergli calpestato un piede; MONIGHINI ha insultato l'arbitro entrando sul terreno di giuoco; TACCONI, capitano della reclamante, ha insultato l'arbitro, bestemmiando; ZOHAR ha compiuto un vesto violento nei confronti di un calciatore avversario volontariamente. Dall'esame dei suddetti comportamenti si rileva la congruità delle squalifiche comminate al TACCONI in quanto sussiste l'aggravante di essere capitano, al ZOHAR per il gesto violento, BELLIERO per il gesto compiuto nei confronti dell'arbitro. Meritano invece una lieve riduzione le squalifiche comminate al MENEGHEL il quale ha compiuto un gesto irriguardoso nei confronti dell'arbitro senza violenza, al GIORGI il quale non ha compiuto alcun gesto violento litandosi a mostrare un pugno all'arbitro in segno di protesta alquanto vibrata ed al MONEGHINI il quale ha solamente insultato l'arbitro, senza ricoprire la veste di capitano. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica a carico di MENEGHEL Matteo a cinque gare a carico di GIORGI Alessandro a cinque gare, MONIGHINI Andrea a tre gare e conferma per il resto le squalifiche comminate dal GS dichiarando inammissibili i reclami proposti avverso le sanzioni comminate ai dirigenti BURGASSOLI Walter e VILLANI Giuseppe ed al tecnico TRUFFI Carlo. Si dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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