COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo societa FORZA E CORAGGIO Camp. 3° Categoria Under 21 Gir. A Gara del 16-10-2011 tra Arca / Forza Coraggio C.U. n. 22 del CRL datato 27-10-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo societa FORZA E CORAGGIO Camp. 3° Categoria Under 21 Gir. A
Gara del 16-10-2011 tra Arca / Forza Coraggio
C.U. n. 22 del CRL datato 27-10-2011
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami avverso le decisione del G.S. devono essere presentati alla Commissione Disciplinare Territoriale nel termine perentorio di 7 sette giorni dalla data di pubblicazione del C.U. (art.46 comma 4 del C.G.S.), che il provvedimento disciplinare del G.S. oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. n. 22 dal C.R.L datato 27-10-2011 e che la e-mail del reclamo stesso è datata 4-11-2011 ore 9,05 cioè oltre il termine previsto dalle vigenti norme federali.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
Inammissibile il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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