COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AS ALAGNA Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 30-10-2011 tra US Zinasco / AS Alagna C.U. n. 16 della delegazione di Pavia datato 4-11-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AS ALAGNA Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 30-10-2011 tra US Zinasco / AS Alagna C.U. n. 16 della delegazione di Pavia datato 4-11-2011 La società AS ALAGNA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori SCHIAVI Claudio per 6 giornate e GARNOBBIO Andrea per 3 giornate, il primo perchè lanciava il pallone con le mani verso l'arbitro e alla notifica del provvedimento di espulsione gli rivolgeva frase irriguardosa, il secondo per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario, lamentando che lo SCHIAVI Claudio colpiva solo involontariamente l'arbitro e la frase irriguardosa era rivolta verso uno spettatore che lo insultava, mentre per GARNOBBIO Andrea , questi si scalciava con l'avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva che dal referto arbitrale risulta che gli episodi verificatisi non consentono di mitigare la sanzione così come richiesto dalla società AS Alagna per cui anche secondo i criteri adottati da questa Commissione il reclamo non può trovare accoglimento e va confermata la squalifica per 6 giornate di SCHIAVI Claudio e di GARNOBBIO Andrea per 3 giornate. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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