COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CM 2004 Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 23-10-2011 tra Cm 2004 / ASD Salus C.U. n. 18 della delegazione di Legnano datato 27-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CM 2004 Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 23-10-2011 tra Cm 2004 / ASD Salus C.U. n. 18 della delegazione di Legnano datato 27-10-2011 La società CM 2004 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MONTI David sino al 21.12.2011 per lieve contatto fisico volontario all'arbitro a fine gara lamentando che la sanzione comminata dal GS appare eccessiva in relazione alla gravità dei fatti. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva che i comportamenti descritti dall'arbitro nel proprio rapporto giustificano la sanzione comminata dal GS alla luce della volontarietà del gesto commesso dal calciatore (spallata violenta all'arbitro). Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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