COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società USD. FOLGORE Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 23-10-2011 tra Folgore / Devils C.U. n. 15 della delegazione di Pavia datato 27-10-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società USD. FOLGORE Camp. Allievi Prov. Gir. B
Gara del 23-10-2011 tra Folgore / Devils
C.U. n. 15 della delegazione di Pavia datato 27-10-2011
La società FOLGORE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore sig. ROVATI Loris fino al 21-11-2011
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il provvedimento disciplinare disposto dal G.S. relativo al reclamo in oggetto non può essere impugnato. Infatti, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. B del C.G.S., le sanzioni comminate ai dirigenti e/o tecnici fino ad un mese, non sono impugnabili in alcuna sede.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
Inammissibile il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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