COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C.D. RIVER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CARMINUCCI FEDERICO SEGUITO GARA MOLO SUD/RIVER DEL 15.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 25 del 19.10.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C.D. RIVER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CARMINUCCI FEDERICO SEGUITO GARA MOLO SUD/RIVER DEL 15.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 25 del 19.10.2011) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore CARMINUCCI FEDERICO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la F.C.D. River, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe spintonato l’arbitro, ma si sarebbe limitato a richiamarne l’attenzione, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla relativa gravità dei fatti ascrivibili al Carminucci. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Alla luce dell’espletata istruttoria, il comportamento tenuto dal Carminucci nei confronti dell’ufficiale di gara deve essere ricondotta nell’ambito di una smodata protesta, priva di ulteriori e diversi contenuti. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla F.C.D. River, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Carminucci Federico a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it