COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. MONTEFANO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.500,00; – SQUALIFICA DEL CAMPO PER DUE GIORNATE DI GARA E L’OBBLIGO DI DISPUTARE DETTI DUE INCONTRI A PORTE CHIUSE; INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA MONTEFANO/CASETTE VERDINI DEL 22.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 58 del 26.10.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S. MONTEFANO AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI € 1.500,00;
- SQUALIFICA DEL CAMPO PER DUE GIORNATE DI GARA E L’OBBLIGO DI DISPUTARE DETTI DUE INCONTRI A PORTE CHIUSE;
INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA MONTEFANO/CASETTE VERDINI DEL 22.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 58 del 26.10.2011)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S. Montefano la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00, della squalifica del campo per due giornate di gara e dell’obbligo di disputare le due gare in campo neutro a porte chiuse, per il comportamento ascritto ai propri dirigenti e sostenitori, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’ufficiale di gara.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S Montefano deducendo:
- che i propri dirigenti intervennero tempestivamente e fattivamente per riportare la calma nel dopo gara, peraltro con esito positivo, anche spingendo il direttore di gara per farlo rientrare negli spogliatoi;
- che sugli spalti vi erano sostenitori di entrambe le squadre, non solo locali ma anche ospiti;
- la mancanza di precedenti specifici a carico dei propri dirigenti e sostenitori.
Concludeva la reclamante chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione delle sanzioni impugnate.
Alla richiesta audizione la società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, riportandosi alle conclusioni ivi formulate, asserendo altresì che i propri dirigenti, nell’occasione, fecero tutto il possibile per far cessare ogni comportamento scorretto.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai dirigenti e sostenitori della reclamante, identificati con assoluta certezza. Ha escluso che alcun dirigente intervenne per assisterlo e proteggerlo e che lo spintone ricevuto, peraltro da un estraneo entrato nello spazio antistante gli spogliatoi, fosse per difenderlo.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto.
A norma dell’art. 65 delle NOIF le società debbono proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la gara ed ancora, le società ospitanti ... sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi ... il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.
Inoltre, il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori.
Nel caso di specie, in base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, il comportamento omissivo dei dirigenti del Montefano ed i fatti ascritti ai sostenitori risultano confermati nella loro obiettiva gravità.
Le modalità e quindi la gravità delle ridette specifiche condotte giustificano appieno la misura delle sanzioni inflitte dal primo Giudice alla Società, apparendo le stesse del tutto proporzionate alle infrazioni commesse.
P.Q.M.
la Commissione, respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S. Montefano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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