COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MACERATESE SRL S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 SEGUITO GARA MACERATESE/MONTEGRANARO DEL 16.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 54 del 19.10.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.S. MACERATESE SRL S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 SEGUITO GARA MACERATESE/MONTEGRANARO DEL 16.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 54 del 19.10.2011)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche applicava alla S.S. Maceratese S.r.l. S.D. la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, nel corso della gara, nei confronti di un assistente arbitrale e di un calciatore della squadra avversaria, anche con contenuti discriminatori, e per avere fatto esplodere alcuni petardi senza causare ulteriori conseguenze.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Maceratese S.r.l. S.D. deducendo:
- di avere posto in essere tutte le cautele previste atte a scongiurare episodi di violenza;
- che i sostenitori della Maceratese hanno un servizio d’ordine e di autodisciplina propri;
- che il settore curva si trova all’interno della tribuna principale, in uno spazio predisposto, al fine di un migliore controllo da parte dei responsabili dell’ordine pubblico;
- le Forze dell’Ordine presenti nulla hanno rilevato nell’occasione né sono mai intervenute;
- che nessuno dei propri sostenitori lanciò petardi né rivolse frasi ingiuriose, meno che mai razziste, nei confronti dei giocatori avversari;
- di non escludere che qualche frase ingiuriosa sia stata proferita nei confronti di un assistente arbitrale, escludendo tuttavia al riguardo la propria responsabilità poiché impossibile da impedire.
Concludeva la reclamante chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione impugnata.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante, precisando di avere udito anche insulti di contenuto discriminatorio, sia pur in modo sporadico.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio i Giudice relatore;
• ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante, in ordine ai fatti contestati, per avere essi rivolto insulti per motivi di razza nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere, altresì, minacciato ed insultato volgarmente l’assistente arbitrale per tutto l’arco della gara; per avere, infine, fatto esplodere alcuni petardi;
• rilevato che a norma dell’art. 11 del Codice di giustizia sportiva, “costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica” e che le società sono “responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione” da parte dei propri sostenitori;
• rilevato altresì che, ai sensi del 3° comma della norma sopra richiamata, in caso di violazione, se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, si applica l’ammenda da euro cinquecento a ventimila, salvo ulteriori e più gravi sanzioni;
• disattese le argomentazioni della società volte ad escludere ovvero ad attenuare la propria responsabilità in ordine alla condotta dei propri sostenitori, in quanto non risulta efficacemente adottata alcuna delle attività esimenti ed attenuanti di cui all’art. 13 del Codice di giustizia sportiva;
• ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Maceratese S.r.l. S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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