COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. ACCATTOLI LEONARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14 DICEMBRE 2011 SEGUITO GARA CUS MACERATA/PIETRALACROCE DEL 15.10.2011 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE REGIONALE JUNIORES (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 54 del 19.10.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 09/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. ACCATTOLI LEONARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14 DICEMBRE 2011 SEGUITO GARA CUS MACERATA/PIETRALACROCE DEL 15.10.2011 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE REGIONALE JUNIORES (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 54 del 19.10.2011) La Commissione, - rilevato che il reclamante non ha versato la tassa reclamo, nonostante la Segreteria del Comitato Regionale Marche lo abbia sollecitato; - considerato altresì che il ricorso privo della relativa tassa non può essere istruito giusto il disposto dell’art. 33, comma 8, Cgs. P.Q.M. dichiara il non luogo a procedere.
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