COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. SILVESTRESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE CANNELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA SILVESTRESE/VILLA S. GIUSEPPE DEL 29.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “N” (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 30 del 2.11.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. SILVESTRESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE CANNELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA SILVESTRESE/VILLA S. GIUSEPPE DEL 29.10.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “N” (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 30 del 2.11.2011) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al giocatore CANNELLI ALESSANDRO, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica di cui in premessa per avere colpito, con pallone non a distanza di gioco, un calciatore avversario con un pugno al volto, provocandogli una vistosa ferita lc al sopracciglio sinistro ed il sanguinamento del naso. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Silvestrese chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe reagito, sia pur con gesto deprecabile, colpendo l’avversario che gli aveva dato un calcio e del quale aveva appena schivato un pugno. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Cannelli responsabile della violazione ascrittagli; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. c) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Silvestrese e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Cannelli Alessandro a cinque giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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