COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. MORETTI UMBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 28 DICEMBRE 2011 APPLICATAGLI SEGUITO GARA VIS MACERATA/AVIS RIPATRANSONE DEL 22.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 59 del 28.10.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. MORETTI UMBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 28 DICEMBRE 2011 APPLICATAGLI SEGUITO GARA VIS MACERATA/AVIS RIPATRANSONE DEL 22.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 59 del 28.10.2011) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. MORETTI UMBERTO, presidente dell’A.C.D. Vis Macerata, nell’occasione dirigente addetto agli ufficiali di gara, la sanzione dell’inibizione fino al 28 dicembre 2011 per il comportamento da questi tenuto, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il presidente Moretti, deducendo la non veridicità del referto arbitrale in ordine ai fatti ascrittigli e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. A dire del reclamante ingiusto ed eccessivo sarebbe stato il suo allontanamento dal campo, essendosi limitato a segnalare all’arbitro il comportamento di un calciatore della squadra avversaria che gli aveva fatto un gesto volgare e gravemente offensivo. Non risponderebbe al vero quanto contestatogli una volta raggiunta la tribuna, poichè: a) seguì la restante parte della gara rimanendo lungo la rete di recinzione, senza mai accedere alla tribuna, peraltro molto affollata; b) non insultò l’arbitro ed, in particolare, non proferì le volgari ed offensive espressioni ascrittegli, non appartenenti peraltro al suo modo di esprimersi. Unica spiegazione possibile, per il reclamante, lo scambio di persona in cui sarebbe incorso l’arbitro. Secondo il reclamante, non risponderebbe al vero neppure quanto ascrittogli nel dopo gara, poichè la sua fretta era motivata dal volersi recare prima possibile al Pronto Soccorso ove era stato portato il calciatore Gentili che, in uno scontro di gioco, aveva riportato gravi conseguenze; nell’occasione esternava altresì agli ufficiali di gara il suo dispiacere per l’indifferenza dagli stessi mostrata. Alla richiesta audizione, il reclamante, assistito dal legale di fiducia, ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato, tra l’altro, di avere riconosciuto il Moretti allorché lo stesso si trovava, dopo essere stato allontanato, tra il pubblico, a ridosso della rete di recinzione, e di averlo sentito proferire insulti nei suoi confronti ogni volta che vi si avvicinava. Dopo il termine della gara, il Moretti fu l’ultimo dei dirigenti a lasciare l’impianto sportivo e lo stesso la sollecitò di fare presto, in modo un poco brusco, probabilmente preoccupato, dicendole che voleva recarsi al Pronto Soccorso per sincerarsi delle condizioni del suo calciatore infortunatosi durante la gara. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Moretti vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una reiterata, smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dal Moretti, nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P. Q. M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal sig. Moretti Umberto e, per l’effetto, gli riduce la sanzione dell’inibizione al 25 novembre 2011. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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