COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. GIOVANI TOLENTINO 95 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21 DICEMBRE 2011 INFLITTA AL CALCIATORE MONTECCHI FRANCESCO SEGUITO GARA SAN CLAUDIO/GIOVANI TOLENTINO 95 DELL’8.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 48 del 12.10.2011)
Pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. GIOVANI TOLENTINO 95 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21 DICEMBRE 2011 INFLITTA AL CALCIATORE MONTECCHI FRANCESCO SEGUITO GARA SAN CLAUDIO/GIOVANI TOLENTINO 95 DELL’8.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 48 del 12.10.2011)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore MONTECCHI FRANCESCO, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino 21 dicembre 2011 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro e dei sostenitori della squadra avversaria.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Giovani Tolentino 95, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a protestare nei confronti del direttore di gara ed a toccargli, istintivamente, con una mano il braccio, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo Montecchi.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevato che il rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata, non consente dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del calciatore Montecchi;
• ritenuto che il gesto dell’appoggiare le mani sul petto dell’arbitro, senza ulteriore conseguenza alcuna, deve essere ricompreso – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal giocatore;
• ritenuto, pertanto, che al Montecchi debba essere applicata, per la condotta tenuta nei confronti dell’arbitro e dei sostenitori della squadra ospitante, la sanzione complessiva della squalifica per quattro giornate di gara.
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Giovani Tolentino 95 e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Montecchi Francesco a cinque giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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