COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. COTICA DANIELE IN PROPRIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONTEFANO/CASETTE VERDINI DEL 22.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE C (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 58 del 26.10.2011)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 17/11/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL SIG. COTICA DANIELE IN PROPRIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONTEFANO/CASETTE VERDINI DEL 22.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE C
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 58 del 26.10.2011)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’allenatore COTICA DANIELE la sanzione di cui in premessa per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo in proprio il tecnico Cotica Daniele, chiedendone:
- in via preliminare, l’annullamento per l’errata qualifica di dirigente attribuitagli;
- nel merito, in via principale, l’annullamento perché infondata, in fatto ed in diritto, ingiusta ed illegittima;
- in via subordinata, un’equa e congrua riduzione.
Negava il reclamante ogni addebito in ordine ai motivi del suo allontanamento, ammettendo di avere protestato nei confronti dell’arbitro solo alla notifica del provvedimento, ma di essersi allontanato autonomamente, senza l’intervento di alcuno, proferendo all’indirizzo del direttore di gara frasi ingiuriose, ma non intimidatorie o minacciose. Negava inoltre di avere proferito offese e minacce allorchè era in tribuna, unitamente al pubblico ivi presente. Ammetteva di avere fatto ingresso, a fine gara, entro la recinzione del campo, ma al solo fine di evitare conseguenze disciplinari per i suoi calciatori che stavano vivacemente protestando con l’arbitro, attivandosi per invitarli a rientrare senza indugio negli spogliatoi, proferendo, tuttavia, nell’occasione, qualche espressione inopportuna. Ammetteva di essersi quindi avvicinato all’arbitro e di avergli dato, con due dita della mano, un pizzicotto alla guancia, senza violenza e conseguenza alcuna, come peraltro confermato da quanto lo stesso dichiarò al Pronto Soccorso dell’Ospedale di S. Omero, presso il quale si recò per il trauma alla caviglia ed allo sterno riportati nella medesima gara, ma non per fatti a lui ascritti.
Alla richiesta audizione il reclamante, assistito dal legale di fiducia, ribadiva le argomentazioni esposte nel gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere allontanato il Cotica, al 25° minuto del primo tempo della gara in esame, per offese e minacce nei suoi confronti, nonché per espressioni blasfeme. Nell’uscire dal campo gli rivolse, di nuovo, delle minacce. Alla fine del primo tempo e durante tutta la seconda frazione di gioco continuò, da fuori la rete, ad offenderlo e minacciarlo. Dopo il termine dell’incontro, il Cotica rientrò in campo offendendolo, afferrandogli con la mano le guance e facendogli dondolare il capo: il tutto per circa cinque secondi e provocandogli dolore.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro ed il reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
In punto di fatto risulta provata la responsabilità dell’allenatore Cotica in ordine alle violazioni ascrittegli con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro.
Le aggressioni verbali e fisiche come quella posta in essere nel caso che occupa, costituiscono obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo.
Le comprovate circostanze del fatto inducono tuttavia a ridimensionare la gravità dell’episodio contestato, derivandone una valutazione di minor rigore e consentendo una riduzione della sanzione inflitta, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dall’allenatore Cotica Daniele e, per l’effetto, gli riduce la sanzione della squalifica al 30 giugno 2013.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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