COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. U.S. ROCCASICURA – AVVERSO AMMENDA – PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. N. 33 DEL 20/10/2011 (GARA ROCCASICURA – ROCCARAVINDOLA DEL 16.10.2011 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 6^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. U.S. ROCCASICURA – AVVERSO AMMENDA – PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. N. 33 DEL 20/10/2011 (GARA ROCCASICURA – ROCCARAVINDOLA DEL 16.10.2011 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 6^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso tempestivamente presentato dalla società U.S. Roccasicura e visti gli atti ufficiali di gara osserva quanto segue. Preliminarmente, va rappresentato che la documentazione esistente agli atti non necessita di alcun supplemento di indagine perché il referto arbitrale ed il supplemento a firma dell'assistente arbitrale riportano in modo dettagliato e preciso quanto si è verificato durante e dopo la gara giocata il 16 ottobre scorso. Va ricordato, inoltre, che i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori si svolgono sulla base del referto arbitrale e degli eventuali supplementi di rapporto, come previsto espressamente dall'art. 35, comma 2.1, del C.G.S. La società reclamante contesta la sanzione della ammenda di euro 300,00, chiedendo l'annullamento della stessa ed in subordine la riduzione, sostenendo in ricorso che le persone indicate dall'assistente nel supplemento a sua firma non erano sostenitori della U.S. Roccasicura e che le persone entrate nello spogliatoio a fine gara, tra cui la "presidentessa", lo avevano fatto solo per consegnare vivande agli atleti. Nulla espone in merito al comportamento tenuto dal pubblico locale per tutta la durata della gara, riportato in referto dall'arbitro. Quanto sostenuto in ricorso dalla società reclamante non può essere preso in considerazione perché dagli atti si evince senza incertezza che le persone che hanno rivolto nel secondo tempo frasi offensive e minacciose all'assistente sono stati con chiarezza due sostenitori della U.S. Roccasicura. Inoltre, la ricorrente ammette la presenza di persone nello spogliatoio non indicate in distinta. Ciò porta questa C.D. a valutare solo la congruità della sanzione inflitta dal G.S. in considerazione dei fatti verificatisi. Nessuna riduzione può riconoscersi per il comportamento dei due sostenitori, mentre trovano occasione di diversa valutazione l'annotazione in referto arbitrale circa il comportamento del pubblico durante la gara, perché non vengono riportate le frasi offensive e minacciose che si asseriscono essere state dette, e, in particolare, l'episodio della entrata negli spogliatoi delle persone non in distinta che pur non abbandonando il recinto di gioco hanno di fatto lasciato gli spogliatoi e non hanno tenuto in nessun momento atteggiamenti o comportamenti non regolamentari. La società, quindi, per quest'ultimo fatto deve rispondere solo per aver lasciato che persone non in distinta entrassero nella zona e poi dentro gli spogliatoi. P.Q.M. delibera di accogliere il ricorso e per l'effetto riduce la sanzione della ammenda inflitta dal G.S. alla società U.S. Roccasicura ad euro 200,00. Nulla per la tassa non versata.
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