COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. F.V. FORNELLI CALCIO A 5 – AVVERSO SQUALIFICA A CALCIATORE – PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. N. 29 DEL 6/10/2011 (GARA F.V. FORNELLI CALCIO A 5 TEKNOELECTRIC ISERNIAFIVE DEL 1°.10.2011 – CAMPIONATO CALCIO A 5 – C2/A – 3^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. F.V. FORNELLI CALCIO A 5 – AVVERSO SQUALIFICA A CALCIATORE – PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. N. 29 DEL 6/10/2011 (GARA F.V. FORNELLI CALCIO A 5 TEKNOELECTRIC ISERNIAFIVE DEL 1°.10.2011 – CAMPIONATO CALCIO A 5 - C2/A – 3^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla società Fornelli Calcio a 5, sentita la società che ha chiesto espressamente l'audizione e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società reclamante riconosce che al termine della gara il calciatore Petrarca Fabrizio si è avvicinato all'arbitro ed ha avuto un comportamento qualificato come "un'azione meramente irriguardosa e/od offensiva", ma esclude che esso sia stato violento o inteso a fare del male. Per tale motivo chiede la riduzione congrua e sensibile della squalifica del suddetto calciatore. Preliminarmente, va precisato che non ricorrono nel caso in questione le condizioni per l'audizione personale dell'arbitro e né, tanto meno, per l'intervento della Procura Federale, che, si ricorda può essere richiesto anche dalla stessa società se ne ricorrono le condizioni. Il supplemento di rapporto a firma del direttore di gara è atto ufficiale dal quale è possibile rilevare quanto verificatosi in base alle risultanze dello stesso. L'analisi del comportamento del calciatore alla luce di quanto riportato dall'arbitro porta a ritenere che al termine della gara il calciatore Petrarca Fabrizio ha avvicinato il direttore di gara, oltre tutto con l'inganno di stringergli la mano, per colpirlo con una testata. L'arbitro parla di una testata, ma non indica se e dove è stato colpito e né se dall'azione ha riportato conseguenze fisiche. Ciò non dà la possibilità a questa C.D. di poter valutare la portata dell'azione stessa e conseguentemente graduale la sanzione. Pertanto, l'azione, allo stato, di per se violenta e tendente a colpire, deve essere sanzionata come tale in mancanza di altri utili elementi. Visto l'art. 19. comma 4, lettera d), del C.G.S., che sanziona nel minimo con otto giornate o a tempo determinato la condotta violenta nei confronti del direttore di gara, si ritiene di irrogare la sanzione della squalifica a tempo determinato anche in considerazione dell'atteggiamento ingannevole posto in essere dal calciatore Petrarca Fabrizio. In ogni caso va sensibilmente ridotta la squalifica inflitta al suddetto calciatore dal G.S., considerato che dagli elementi risultanti dal supplemento di rapporto non emerge la gravità della testata. P.Q.M. delibera di accogliere il ricorso e di ridurre la squalifica del calciatore Petrarca Fabrizio a tutto il 31 gennaio 2012.Nulla per la tassa non versata.
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