COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 17.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società ASD OVADA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 30 del 3.11.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara LA SORGENTE- OVADA CALCIO disputata in data 30.10.2011, Campionato di Prima Categoria – Girone H
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 17.11.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Ricorso della Società ASD OVADA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa
in C.U. n. 30 del 3.11.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla
gara LA SORGENTE- OVADA CALCIO disputata in data 30.10.2011, Campionato di Prima
Categoria - Girone H
Con ricorso inviato in data 10.11.2011, la Società ASD OVADA CALCIO si duole del provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore BOBBIO Giulio con la squalifica per tre gare
effettive “per aver tirato intenzionalmente con le mani il pallone contro l’arbitro colpendolo in faccia
senza procurargli alcun danno fisico”.
Di tale sanzione la Società ASD OVADA CALCIO chiede una riduzione “in misura equamente
rapportata all’effettiva gravità dei fatti“.
La Società ricorrente, lungi dal voler giustificare il comportamento tenuto dal proprio tesserato,
chiarisce l’involontarietà del gesto da questi compiuto, ribadendo che egli non voleva né colpire né
offendere l’arbitro.
A tale chiarimento si accompagnano le scuse da parte della Società a nome del proprio tesserato,
che manifesta così tutto il suo sincero dispiacere per quanto accaduto al direttore di gara.
Alla luce delle scuse ufficiali presentate dalla Società nei confronti del direttore di gara, la
Commissione Disciplinare, ritenendo tale comportamento meritevole di apprezzamento, dispone la
riduzione della sanzione comminata a BOBBIO Giulio da due a tre giornate di squalifica, ritenendo
altresì che la condotta tenuta dal giocatore sia riconducibile piuttosto ad un gesto di stizza che non
ad una volontà di aggressione o ad un comportamento violento indirizzati all’arbitro.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIDUCE
la sanzione della squalifica comminata al sig. BOBBIO Giulio a due giornate.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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