COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 17.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla società SAN REMO 72 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 30 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta del 3/11/11 con riferimento alla gara ATLETICO TV FOOTBALL CLUB – SAN REMO 72 disputata il 31/10/11 nell’ambito del Campionato di Calcio a 5 – Serie D – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 17.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla società SAN REMO 72 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 30 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta del 3/11/11 con riferimento alla gara ATLETICO TV FOOTBALL CLUB – SAN REMO 72 disputata il 31/10/11 nell’ambito del Campionato di Calcio a 5 – Serie D – Girone C La società SAN REMO 72 ha proposto reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo, relativamente alla gara del Girone C della Serie D del Campionato di Calcio a 5 ATLETICO TV FOOTBALL CLUB – SAN REMO 72 disputata il 31/10/11, contenuti nel C.U. n° 30 del 3/11/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, con i quali ha deliberato di assegnare gara persa ad entrambe le società con il risultato di 0-6 a sfavore di entrambe, nonché di infliggere l’ammenda di € 50,00 alla società SAN REMO 72 per la partecipazione alla rissa dei propri calciatori con i tesserati avversari. La Commissione disciplinare territoriale, rilevato, preliminarmente, che, vertendo il reclamo su episodi e circostanze tendenti a modificare il risultato della gara, così come deliberato dal Giudice Sportivo, copia dello stesso si sarebbe dovuto inviare con lettera raccomandata alla controparte, come da espressa previsione normativa dell’art. 46 n° 5 del C.G.S.; constatato che al ricorso non è stata allegata la prova del suddetto avvenuto adempimento; osservato che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito, rilevato, altresì, che non sono impugnabili, da parte delle società partecipanti ai campionati di calcio a 5, i provvedimenti pecuniari non superiori ad € 150,00 ai sensi dell’art. 45, n° 3, lett. d; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa reclamo che non risulta versata dalla società SAN REMO 72, CONFERMA la decisione del Giudice Sportivo di assegnare gara persa ad entrambe le società con il risultato di 0 – 6 a sfavore di entrambe, nonché quella di infliggere l’ammenda di € 50,00 alla società SAN REMO
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