COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 10 Novembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI – A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 16 Ottobre 2011.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°29 del 10 Novembre 2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI - A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 16 Ottobre 2011.
(Reclamo della U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00, inibizione dirigente PETRAPESA Carlo e
massaggiatore SABBATELLI Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 20 Ottobre
2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l’arbitro, che ha reso supplemento di rapporto;
ritenuto che il comportamento del dirigente PETRAPESA Carlo risulta punito adeguatamente dal primo
giudice per cui non può accedersi ad una diversa ridotta sanzione così come richiesto dalla reclamante;
rilevato che la sanzione inflitta al massaggiatore SABBATELLI Michele può essere ridotta al 30/11/2011
perché posto in relazione al comportamento scarsamente antisportivo nei confronti dell’arbitro;
ritenuto altresì di poter accedere ad una riduzione della sanzione dell’ammenda a € 400,00 considerato che
il comportamento dei sostenitori della società U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI è risultato solo un tentativo di
minaccioso comportamento nei confronti dell’arbitro non portato a termine grazie all’immediato
raggiungimento degli spogliatoi da parte dell’arbitro
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi al 30/11/2011 la inibizione inflitta al sig. SABBATELLI Michele;
ridursi a € 400,00 l’ammenda inflitta alla società U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI;
confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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