COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.149 del 08.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.20/A A.S.D. FREE TIME CLUB (ME) avverso squalifiche: per cinque gare calciatori Ferrarotto Tonino e Incognito Marco e per tre gare calciatore Cannizzo Giuseppe – Gara Allievi Regionali Gir. E: ASD Free Time Club–APD Futura Brolo del 22/10/2011 – C.U. n.128/SGS 32 del 27.10.2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.149 del 08.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.20/A A.S.D. FREE TIME CLUB (ME) avverso squalifiche: per cinque gare calciatori Ferrarotto Tonino e Incognito Marco e per tre gare calciatore Cannizzo Giuseppe - Gara Allievi Regionali Gir. E: ASD Free Time Club–APD Futura Brolo del 22/10/2011 – C.U. n.128/SGS 32 del 27.10.2011. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Free Time Club, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto. In particolare la società appellante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione attenuata ragion per cui chiede la riduzione delle sanzioni applicate ritenendole sproporzionate. La Commissione, esaminato il referto di gara che è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati, rileva che i calciatori Ferrarotto Tonino e Incognito Marco al termine della gara hanno aggredito con calci e pugni dei calciatori avversari; mentre il calciatore Cannizzo Giuseppe ha colpito volontariamente, durante la gara, un avversario mentre il pallone era lontano. In ragione di quanto sopra le sanzioni appaiono congrue ai fatti addebitati. P.Q.M. Rigetta l’appello proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a €.62,00.
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