COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.149 del 08.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.25/A A.S.D. MILENA CALCIO (CL) avverso la perdita della gara per 0-3 ed avverso le squalifiche: per quattro gare del calciatore Schifanella Salvatore e per tre gare del calciatore Maniscalco Enrico – Gara 1° Cat. Gir. H: ASD Milena–ASD Club Airone Sommatino del 16/10/2011 – C.U. n.118 del 20.10.2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.149 del 08.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.25/A A.S.D. MILENA CALCIO (CL) avverso la perdita della gara per 0-3 ed avverso le squalifiche: per quattro gare del calciatore Schifanella Salvatore e per tre gare del calciatore Maniscalco Enrico - Gara 1° Cat. Gir. H: ASD Milena–ASD Club Airone Sommatino del 16/10/2011 – C.U. n.118 del 20.10.2011 Con due tempestivi ricorsi diretti a questa Commissione Disciplinare la società ASD Milena Calcio, in persona del suo Vice Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto, procedimenti che vengono riuniti essendo evidente la connessione oggettiva degli stessi stante che trattasi di fatti inerenti la stessa gara. Con detti ricorsi la Società reclamante deduce che i fatti, così come descritti nel rapporto arbitrale, non corrispondono ai reali accadimenti, ragion per cui in via principale chiede il ripristino del risultato conseguito in campo ed in via subordinata la ripetizione della gara, nonché l’annullamento o la riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori. Ciò posto la Commissione Disciplinare, fermo restando che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto arbitrale fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non può non rilevare, in via preliminare ad ogni questione di merito, che entrambi i ricorsi risultano sottoscritti dal sig. Borgetto Gregorio che assume rivestire la carica di Vice Presidente della ASD Milena Calcio in virtù della delibera del consiglio direttivo della predetta associazione sportiva del 30 settembre 2011. Tale delibera lo nomina Vice Presidente in sostituzione del sig. Vizzini dimissionario, delibera questa che in copia viene allegata ai ricorsi. Ebbene, da una verifica fatta, risulta che detta delibera, in violazione dell’art.37 comma 1 delle NOIF non è stata mai comunicata al competente Comitato Regionale, con la conseguenza che il sig. Borgetto non era soggetto abilitato a sottoscrivere i ricorsi non producendo la sua nomina alcun effetto nei confronti della Federazione. Infatti l’art. 37 comma 1 delle NOIF prevede che il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori avviene all’atto dell’iscrizione del campionato indicandone i nominativi e precisandone le qualifiche e gli incarichi. La norma in questione prevede, inoltre, che eventuali variazioni debbano essere comunicate entro venti giorni dal verificarsi dell’evento e agli effetti federali hanno efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. In ragione di quanto sopra gli appelli sono inammissibili in quanto sottoscritti da soggetto non legittimato all’atto della sottoscrizione degli stessi. P.Q.M. Dichiara inammissibili entrambi gli appelli e dispone addebitarsi l’importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata.
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