COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.149 del 08.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.26/A A.S.D. CIRCOLO ARIA PREZIOSA (ME) avverso squalifica fino al 16.10.2013 calciatore Santoro Massimo – Gara 3° Cat. Gir. B Delegazione Provinciale di Messina: Team Scaletta–Circolo Aria Preziosa del 16/10/2011 – C.U. ME n.13 del 20.10.2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.149 del 08.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.26/A A.S.D. CIRCOLO ARIA PREZIOSA (ME) avverso squalifica fino al 16.10.2013 calciatore Santoro Massimo - Gara 3° Cat. Gir. B Delegazione Provinciale di Messina: Team Scaletta–Circolo Aria Preziosa del 16/10/2011 – C.U. ME n.13 del 20.10.2011. Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società ASD Circolo Aria Preziosa, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di cui in oggetto. La società appellante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione attenuata, ragion per cui chiede la riduzione della sanzione applicata ritenendola sproporzionata ed evidenziando che l’arbitro non ha, comunque, subito alcuna ulteriore conseguenza che gli impedisse di proseguire regolarmente la direzione. La Commissione, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art.35 comma 1 CGS è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati, rileva che l’arbitro è stato oggetto di un comportamento violento e minaccioso da parte del giocatore Santoro Massimo. Tuttavia, in ragione di quanto sopra espresso, ritiene che la sanzione possa essere rideterminata come in dispositivo. P.Q.M. In accoglimento dell’appello proposto determina a carico del calciatore Santoro Massimo la squalifica fino al 30 maggio 2013.
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