COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.149 del 08.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.28/A A.S.D. STELLA D’ORIENTE (PA) avverso squalifiche: fino al 20/11/2011 a carico dell’allenatore Quaranta Giuseppe e per tre gare a carico dei calciatori Pace Giuseppe e Rubino Marco – Gara 1 Cat. Gir. B: ASD Sparta Palermo–ASD Stella D’Oriente del 30/10/2011 – C.U. n.138 del 3.11.2011.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.149 del 08.11.2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento n.28/A
A.S.D. STELLA D’ORIENTE (PA) avverso squalifiche: fino al 20/11/2011 a carico dell’allenatore Quaranta Giuseppe e per tre gare a carico dei calciatori Pace Giuseppe e Rubino Marco - Gara 1 Cat. Gir. B: ASD Sparta Palermo–ASD Stella D’Oriente del 30/10/2011 – C.U. n.138 del 3.11.2011.
Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società ASD Stella D’Oriente, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto.
In particolare, la società appellante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione attenuata ragion per cui chiede l’annullamento delle sanzioni applicate o la loro riduzione.
La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva l’inammissibilità dell’appello nella parte riguardante la squalifica dell’allenatore, in quanto ai sensi dell’art.45 comma 3 lettera b) del CGS non sono impugnabili le squalifiche fino ad un mese relative ai tecnici.
Per quanto riguarda la posizione dei calciatori, esaminato il referto di gara, che è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati, rileva che i calciatori Pace Giuseppe e Rubino Marco in occasione della concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria hanno minacciato il direttore di gara dicendogli che non sarebbe uscito vivo dal campo.
In ragione di quanto sopra le sanzioni appaiono congrue ai fatti addebitati.
P.Q.M. Dichiara inammissibile l’appello relativamente alla squalifica dell’allenatore Quaranta Giuseppe.
Rigetta l’appello relativo ai calciatori Pace Giuseppe e Rubino Marco e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.
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