COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.162 del 15.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.30/A U.S.D. ”AQUILA” (ME) avverso inibizione fino al 15/12/2011 dirigente Trifilò Aurelio, squalifica per sei gare calciatore Torre Guglielmo e per due gare calciatore Imbesi Salvatore Gara Camp. Promozione Gir. B USD Aquila – ASD Mazzarrà del 5/11/2011 – C.U. n.152 del 10.11.2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.162 del 15.11.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n.30/A U.S.D. ”AQUILA” (ME) avverso inibizione fino al 15/12/2011 dirigente Trifilò Aurelio, squalifica per sei gare calciatore Torre Guglielmo e per due gare calciatore Imbesi Salvatore Gara Camp. Promozione Gir. B USD Aquila – ASD Mazzarrà del 5/11/2011 – C.U. n.152 del 10.11.2011. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società USD Aquila, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto. In particolare la società appellante, pur ammettendo i fatti ne dà una versione attenuata, ragion per cui chiede la riduzione delle sanzioni applicate ritenendole sproporzionate. La Commissione, esaminato il rapporto di gara dell’arbitro e dell’assistente arbitro, che ai sensi dell’art.35 comma 1 del CGS sono fonte privilegiata in relazione al comportamento dei tesserati nel corso della gara, rileva che il dirigente sig. Trifilò Aurelio ha posto in essere un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara non solo durante lo svolgimento per cui è stato allontanato dal campo ma anche al termine della stessa per cui appare adeguata la sanzione applicata. Per quanto riguarda il calciatore Torre Guglielmo si evidenzia che lo stesso è stato espulso per doppia ammonizione e che dopo la notifica della stessa, prima di allontanarsi dal campo, colpiva con un calcio al gluteo il giocatore avversario su cui poco prima aveva commesso il fallo che aveva portato alla sua espulsione e ciò mentre questi era ancora a terra e stava ricevendo le cure mediche del caso. Inoltre lo stesso giocatore, per come risulta dal referto dell’assistente arbitro, al termine della gara nel sottopassaggio tentava di colpire quest’ultimo con un calcio non riuscendovi per il pronto intervento di un compagno che lo bloccava, per cui appare appena congrua la sanzione allo stesso applicata. Infine l’appello relativo alla squalifica comminata al calciatore Imbesi Salvatore è inammissibile ai sensi dell’art.45 comma 3 lett.a) in quanto non sono impugnabili le squalifiche inflitte ai calciatori che non superino le due giornate di gara. P.Q.M. Rigetta l’appello proposto avverso l’inibizione del dirigente Trifilò Aurelio e avverso la squalifica del calciatore Torre Guglielmo. Dichiara inammissibile l’appello avverso la squalifica del calciatore Imbesi Salvatore. Dispone addebitarsi l’importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata.
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