COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 19 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo Polisportiva Sulpizia Avvers Squalifica Etere Fabrizio Fino Al 13122011 (C.U. N° 19 Del 13102011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.25 del 10.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 19 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo Polisportiva Sulpizia Avvers Squalifica Etere Fabrizio Fino Al 13122011 (C.U. N° 19 Del 13102011) Propone rituale reclamo La Polisportiva Sulpizia avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S.T. Toscano con la seguente motivazione: “Prendeva di forza il braccio del D.G. senza procurargli conseguenze e nel contempo lo offendeva”. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione a suo dire eccessiva, sostiene che il giocatore, capitano in quel momento, cercando di calmare un proprio compagno, espulso nell’occasione, si frapponeva tra quest’ultimo ed il D.G., sfiorando il braccio dell’arbitro in modo del tutto involontario e, anzi, protettivo. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Nel rapporto l’arbitro conferma lo svolgersi dei fatti come già riportato nel rapporto gara. Il calciatore, protestando per la espulsione di un compagno afferrava il braccio del D.G. strattonandolo con forza, senza conseguenze, e contemporaneamente lo offendeva. Orbene, sulla premessa che, come noto, il rapporto arbitrale, così come il supplemento, rivestono nell’ordinamento sportivo, carattere di prova privilegiata, osserva la C.D. come vi sia un proliferare di episodi simili a quello appena descritto, laddove una normale protesta trascende in un contatto col D.G.. Tale contatto deve essere severamente sanzionato (ovviamente a seconda delle conseguenze), ed i calciatori ed i dirigenti debbono capire come le proteste o una semplice richiesta di spiegazioni non possano nè debbano essere accompagnate da alcun gesto che comporti contatto fisico con l’Arbitro. La sanzione è ben commisurata e va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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